giovedì 23 febbraio 2017

Lavori in condominio, invio dei dati fino al 7 marzo

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/02/normativa/lavori-in-condominio-invio-dei-dati-fino-al-7-marzo_56598_15.html

Accolte le richieste degli amministratori in ritardo nella trasmissione dei dati su bonus ristrutturazioni ed ecobonus

Gli amministratori di condominio avranno una settimana in più per inviare i dati relativi alle spese per i lavori di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni degli edifici; il termine per la trasmissione, infatti, è slittato dal 28 febbraio al 7 marzo 2017.
 
A riferirlo l’Agenzia delle Entrate in una nota in cui specifica che lo slittamento della scadenza per l'invio delle informazioni necessarie all’elaborazione della dichiarazione precompilata non avrà alcun impatto negativo sui contribuenti.
 

Lavori in condominio: più tempo per l’invio dei dati

Come stabilito dal DM 1 dicembre 2016, a partire da quest’anno gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Il decreto stabiliva come termine per la trasmissione dei dati il 28 febbraio 2017.
 
Nei giorni scorsi, però, gli amministratori di condominio hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività entro il termine previsto dal decreto.
 
Solo per quest’anno, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha posticipato la scadenza al 7 marzo 2017 per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
 

Riqualificazione condomini: indicazioni per gli amministratori

Inoltre nelle Faq l’Agenzia ha risposto ai quesiti degli operatori coinvolti; ad esempio, in merito all’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, viene chiarito che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore).
 
L’amministratore, quindi, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.
 
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