In attesa di pubblicazione un G.U. le nuove “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“.
Gli atti preparatori del DL 1676 sono consultabili sul sito web della Camera
Il nuovo testo normativo introduce numerose novità in diversi ambiti, in materia di acque, di rifiuti, bonifiche, fonti energetiche rinnovabili, mobilità sostenibile, ecc…
Di seguito, una sintesi delle principali novità:
- gli artt. 1-3 recano disposizioni in materia di protezione del mare;
- l’art. 4 novella l’art. 37 della L. 23 luglio 2009, n. 99 – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile –ENEA
- l’art. 5 detta norme in materia di mobilità sostenibile
- l’art. 6 detta norme in materia di aree marine protette
- l’art. 7 reca disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992.
- si introducono nuove “Disposizioni relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario” con riferimento alle valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione (art. 8) ed alla Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione (art. 9);
- dall’art. 10 all’art. 15 sono contenute Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la prigione di energia”.Tra di esse, si segnalano in particolare: l’art. 12, recante modifiche agli arti. 2 e 10 del D. Lgs. n. 115/2008; l’art. 13 (la norma stabilisce che i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell’allegato 1 annesso al decreto del Mini- stro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012); l‘art. 15 , recante “Disposizione di interpretazione autentica”dell’art. 25, comma 1 D. Lgs. n. 28/2011, relativo agli impianti di cui all’art. 3, comma 4-bis del D. L. 7872009 e s.m.i.
- Il Capo IV, artt. da 16 a 22 contengono disposizioni relative al “green public procurement”, finalizzate ad agevolare il ricorso agli appalti verdi(art. 16), promuovere i sistemi EMAS ed Ecolabel (art. 17); fissare criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi (art. 18 e 19); disciplinare il consumo energetico delle lanterne semaforiche (art. 20) ed adottare uno schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale” (art. 21);
- Il Capo V reca Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi” (art. 23)
- Il Capo VI detta Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti. In particolare: l’art. 24 introduce norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;l’art. 25 modifica l’allegato 2 al D. Lgs. n. 75/2010 in materia difertilizzanti e l’art. 26 introduce nuovi fertilizzanti correttivi; l’art. 27riguarda la pulizia dei fondali marini; l’art. 28 sopprime l’espressione “residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o polia- crisalide)” contenuta all’art. 1, comma 1, lett. b) del DM 161/2012; l’art. 29 apporta modifiche all’art 206-bis del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti; l’art. 30 inserisce il nuovo comma 1-bis all’art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006 relativo alla Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi: «1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5».
- l’art. 31 introduce l’art. 306-bis nel D. Lgs. n. 152/2006, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale. La norma detta un regime unitario in materia di “transazioni” sul danno ambientale;
- l’art. 32 introduce misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio;
- l’art. 33, introduce il “Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti”
- gli artt. 34 e 35 introducono modifiche all’articolo 3, commi 24, 25 27 e 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti;
- l’art. 36 introduce disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti, l’art. 37 introduce norme in materia di compostaggioaerobico e l’art. 38 in materia di compostaggio dei rifiuti organici
- l’art. 39 inserisce all’art. 219 il nuovo art. 219-bis che disciplina in via sperimentale il “vuoto a rendere”;
- l’art. 40 introduce nuove imposizioni in materia di “rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni”.La norma introduce al D. Lgs. n. 152/2006: l’art. 232-bis, sui Rifiuti di prodotti da fumo, l’art. 232-tersul divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, il nuovo comma 1-bis dell’art. 255, recante la sanzione per la violazione del cit. divieto; e il nuovo comma 2-bis all’art. 263 (sulla destinazione delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all’et. 255, comma 1-bis);
- l’art. 44 sulla semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, con cui simodifica il comma 1 e 2 dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006;
- gli artt. da 46 a 48 con cui si modifica il D. Lgs. n. 36/2003, disponendo l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. p); la riscritttura dell’art. 5 e la modifica dell’art. 7, comma 1, lett. b)
- l’art. 49 modifica l’art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006 introducendo il nuovo art. 3-bis, a mente del quale: “Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge”.
- l’art. 50 introduce i nuovi commi 6-bis e 6-ter all’art. 298-bis del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di utilizzo dei solfati di calcio nell’attività di recupero ambientale”.
- l’art. 51 detta norme in materia di Autorità di Bacino, istituendo e regolamentando l’Autorità di Bacino distrettuale e ripartendo il territorio nazionale in 7 distretti idrografici
- l’art. 52 detta norme in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, introducendo nel D. Lgs. n. 152/2006 il nuovo art. 72-bis;
- l’art. 56 reca norme in materia di interventi di bonifica da amianto
- l’art. 57 semplifica le procedure in materia di siti di importanza comunitaria
- il Capo VIII (artt. 58-63) reca disposizioni per garantire l’accesso universale all’acqua. Da segnalare il nuovo comma 3-bis dell’art. 190,introdotto dall’art. 60, ove si stabilisce che « I registri di carico e scaricorelativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’autorità di controllo e vigilanza».
- l’art. 64 reca modifiche all’art. 93 del Codice delle Comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. n. 259/2003 in materia di installazione di impianti radioelettrici;
- l’art. 65 introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 101 del D. lgs. n. 152/2006, recante assimilazione alle acque reflue domestiche ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoio oleari;
- l’art. 67 istituisce il Comitato per il capitale naturale, a cui partecipano numerose strutture di vertice, statali e non che ha la funzione di fornire annualmente “un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Unione europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex postdegli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemi”.
- l’art. 69 introduce semplificazione al trattamento dei rifiuti speciali derivanti da tali attività economiche tra cui le imprese agricole, ex art. 2135 c.c. e soggetti che gestiscono attività individuate con i codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*
- altre disposizioni “di principio” sono contenute negli artt. 71 (istituzione delle “oil free zone”) e 72 (Strategia nazionale della Green community)
- con l’art. 77 si modifica l‘art. 514 c.p.c., rendendo impignorabili gli animali di affezione o da colpagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti e gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza
- l’art. 78 modifica l’art. 5-bis della L. 84/1994 in materia di dragaggio. https://studiolegaleanile.wordpress.com/2015/12/28/sintesi-delle-nuove-disposizioni-in-materia-di-green-economy-e-luso-eccessivo-di-risorse-naturali/
Nessun commento:
Posta un commento