IMU e TASI al 50% per unità immobiliare in comodato ai figli Art. 1, c. 10, lett. a) e b) • Ai fini del calcolo dell’IMU, i Comuni non possono più considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale. • La base imponibile IMU (e Tasi) è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: a) il contratto sia registrato; b) il comodante possieda un solo immobile in Italia; c) il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. • Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU
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