mercoledì 20 gennaio 2016

Irap, la pagano soltanto i professionisti con autonoma organizzazione

di Paola Mammarella

Cassazione: nessuna esenzione per chi utilizza beni oltre il minimo indispensabile e si avvale di collaboratori in modo stabile 21/01/2016 – I professionisti devono pagare l’Irap solo quando la sua attività è organizzata in forma autonoma. Lo ha chiarito la Cassazione, che con la sentenza 573/2016 ha spiegato anche che gli ammortamenti per i beni strumentali non sono sufficienti a provare l’autonoma organizzazione.


La Cassazione ha spiegato che il requisito dell'autonoma organizzazione deve essere accertato caso per caso dal giudice e ricorre quando il professionista è responsabile dell'organizzazione e non inserito in strutture organizzative riferibili ad altri. Ma non solo, perché il professionista deve anche utilizzare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività o avvalersi di collaboratori in modo non occasionale.

Quando ricorrono questi presupposti, il professionista deve pagare l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Per spiegare meglio il caso, i giudici hanno affermato che deve pagare l’Irap chi si avvale di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico generano un valore aggiunto rispetto all’attività intellettuale supportata solo da strumenti indispensabili.

La Cassazione ha concluso spiegando che la presenza di ammortamenti per l’acquisto di beni strumentali di elevato valore non prova da sola l’esistenza dell’autonoma organizzazione. Se, si legge nella sentenza, il capitale investito è funzionale solo allo svolgimento dell’attività professionale e non costituisce un fattore produttivo di reddito, il professionista non deve pagare l’Irap.

Nel caso esaminato, un professionista aveva versato l’Irap, ma aveva successivamente chiesto il rimborso. L’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta, ma nei vari gradi di giudizio è stata riconosciuta al professionista la restituzione delle somme.

 
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