giovedì 7 gennaio 2016

Autorizzazioni più veloci, in arrivo la nuova Conferenza di Servizi Procedimenti conclusi entro due mesi e silenzio assenso se l’Amministrazione competente non si pronuncia

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/01/normativa/autorizzazioni-pi%C3%B9-veloci-in-arrivo-la-nuova-conferenza-di-servizi_49646_15.html
08/01/2016 – Prosegue l’iter per la velocizzazione dei procedimenti di autorizzazione. Sarà a breve in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che semplificherà lo svolgimento della Conferenza di servizi.
 
Il decreto rappresenta una delle norme che daranno attuazione alla Riforma della Pubblica Amministrazione promossa dal Ministro Marianna Madia.
 

Quando si dovrà convocare la Conferenza di Servizi

La Conferenza di Servizi sarà convocata solo quando, per concludere in modo positivo un procedimento di autorizzazione, sono richiesti gli assensi di altre amministrazioni, ad esempio nel caso in cui sia necessaria la valutazione di impatto ambientale. 
 

Conferenza di servizi, come funzionerà

La nuova Conferenza di servizi non potrà durare più di due mesi. Entro questo termine le Amministrazioni (anche quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e ambientale) dovranno esprimere il proprio parere. In caso di mancata pronuncia scatterà il silenzio-assenso e si potrà procedere con l’autorizzazione.
 
Per velocizzare i tempi, lo scambio dei documenti tra Amministrazioni avverrà online e in modalità asincrona. Questo significa che saranno necessarie meno riunioni in tempo reale, ma che ogni Amministrazione potrà esaminare la documentazione da remoto.
 
Le Amministrazioni procedenti potranno indire d’ufficio o su domanda di soggetti interessati Conferenze di servizi semplificate a cui ogni PA potrà far partecipare un solo rappresentante. Anche in questo caso, il procedimento dovrà essere concluso entro due mesi con un assenso o un dissenso motivato.

Se le amministrazioni non riescono ad accordarsi, interviene il Consiglio dei Ministri che indice una riunione tra le parti. Se la riunione non si dimostra risolutiva, il CdM decide autonomamente.
 

Le semplificazioni già in vigore

Ricordiamo che, dopo l’approvazione della Legge delega sulla riorganizzazione delle amministrazioni (L. 124/2015), sono operativi dal 28 agosto 2015 il permesso di costruire con silenzio assenso entro 30 giorni e il limite di 18 mesi per l’annullamento della Scia.
 
La possibilità di ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso era stata già prevista nel 2011, ma erano esclusi i casi in cui fossero presenti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali era previsto un parere espresso. Limite che adesso non esiste più.
 
Per dare maggiore certezza agli operatori, è stato inoltre stabilito che l’annullamento d’ufficio di una autorizzazione deve avvenire entro 18 mesi e non più in un “termine ragionevole”, arco temporale che risultava troppo generico e incerto. La misura ha un impatto positivo sugli interventi realizzati con la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che consente di avviare il cantiere nello stesso giorno della presentazione dell’istanza. Ricordiamo infatti che l’Amministrazione ha trenta giornidi tempo per effettuare le verifiche e adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, ma se dei terzi fanno valere delle motivazioni di pubblico interesse, il divieto può scattare anche dopo.
 
 
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