mercoledì 13 gennaio 2016

Sicurezza sul lavoro: il CNI spiega le modifiche al Testo Unico

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/01/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro-il-cni-spiega-le-modifiche-al-testo-unico_49728_22.html

Tra le novità: abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni e aumento delle sanzioni per inadeguata formazione

14/01/2016 – Abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni da parte delle imprese, raddoppiato e triplicato l’importo delle sanzioni per mancata o inadeguata formazione del lavoratore, del dirigente o del preposto in materia di salute e sicurezza e previsto l’aggiornamento dei corsi per ordinatore della sicurezza in modalità e-learning.
 
Queste alcune novità introdotte dal Dl 151/2015 al Dlgs 81/2008 e spiegate dal Consiglio Nazionale Ingegneri in una circolare-guida per gli Ingegneri.
 

Sicurezza: abolizione dell’obbligo del registro

Nel documento guida gli Ingegneri elencano tutte le modifiche introdotte dal Dl 151/2015, (disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese) entrato in vigore il 24 settembre 2015.
 
Tra le novità l’abolizione, a decorrere dal 23 dicembre 2015, dell’obbligo di tenuta del registro infortuni. Pertanto da tale data le imprese non sono più tenute a compilare e conservare tale registro.
 

Sicurezza: aumento delle sanzioni

Cambia anche l’impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008, che si arricchisce di nuove previsioni; più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori.
 
Le violazioni che verranno punite con un aumento dell’importo sono:
- mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico ( ammenda da 2.000 a 4.000 euro);
mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
- mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
- mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro);
- mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 1.200 a 5.200 euro).
 

Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

In riferimento ai cantieri temporanei e mobili, introdotto il comma che prevede che iltitolo IV Capo 1 non si applica ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile riportati nell'allegato X.
 
Infine Il CNI ricorda che con le modifiche apportate è possibile seguire online il corso di formazione per coordinatore della sicurezza, per la sola parte relativa al modulo giuridico di 28 ore e i corsi di aggiornamento. 
 
© Riproduzione riservata

Nessun commento:

Posta un commento