martedì 12 gennaio 2016

rivalutazione terreni aree edificabili termine fissato al 30 giugno 2016

Legge di Stabilità 2016: ancora una volta spazio alla rivalutazione aree fabbricabili

Ancora una volta il Governo, nel confezionare una nuova struttura della legge di Stabilità, trova il modo di lasciare uno spazio alla rivalutazione dei beni, con annessi risvolti nella disciplina delle imposte sui redditi.
E lo fa, come oramai è abitudine da diversi anni, in modo sommesso e sbrigativo.
Una semplice “riapertura” di termini (forse, meglio dire un semplice “aggiornamento” dei termini) per consentire di rendere ancora una volta attuale la rivalutazione dei valori riferiti a determinati beni appartenenti alle imprese. I beni immobili sono della partita, purché strumentali rispetto all’attività svolta dal soggetto che li possiede.
Restano fuori, infatti, da ogni possibile rivalutazione, gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. Così che, le imprese che costruiscono immobili per la loro vendita, non hanno prospettive di sorta (ma è stato sempre così) e, a torto o a ragione, non possono beneficiare del trattamento agevolato che caratterizza lo schema della rivalutazione.
Dal “beneficio” (comunque volontario) della rivalutazione restano fuori anche gli immobili strumentali (meglio dire, i fabbricati) posseduti dagli esercenti attività professionali.
possessori di terreni a destinazione agricola o di terreni edificabili, sia pure con una disciplina autonoma, possono, invece, fare la propria parte negli spazi riservati alla rivalutazione.
Ed è su questa ultima situazione che intendiamo, oggi, fermare l’attenzione.
Partiamo da lontano e rimarchiamo, sia pure a larghi passi, che l’ordinamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche considera nella categoria dei “redditi diversi” i terreni edificabili suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro cessione a titolo oneroso.
Dunque, per la cessione di questi terreni, l’ordinamento prevede un prelievo tributario rapportato al realizzo della eventuale plusvalenza (di minusvalenza non se ne parla neppure). Plusvalenza che (è sempre la legge che lo dice), è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto (o il costo di costruzione) del bene ceduto, aumentato da ogni altro costo inerente al bene medesimo (ad, esempio l’onere tributario o le spese notarili).
In questo contesto, quindi, la base imponibile (cioè, la plusvalenza), è costituita da una differenza (uno spread) tra un valore storico del terreno e uno attuale. Più è ampio questo differenziale, maggiore è la dimensione della plusvalenza. Almeno, così è nella ordinarietà dei casi.
Ma questa “differenza” può essere diversamente dimensionata per mano del legislatore e, comunque, per ragioni estranee alla volontà del possessore del terreno edificabile.
Fra le tante cause, può essere considerata la previsione di una norma straordinariamente concepita e con finalità più disparate. Può bastare che la “rivalutazione” del terreno sia perseguibile per eliminare, in tutto o in parte, la parte dello spread costituito dal diverso valore della moneta.
Lo schema attraverso il quale questo correttivo può configurarsi è, oramai, conosciuto.
La “revisione” è basata su una perizia giurata (così che, per disattenderla l’Amministrazione finanziaria deve poter mettere “sotto i piedi” la “verità” difesa da un giuramento) e comporta il versamento di un’imposta sostitutiva che, quindi, vive al di fuori delle imposte ordinarie ed ha, perciò, un autonomo procedimento di riscossione.
La rivalutazione delle aree fabbricabili (e poco altro), oramai, da una decina di anni, trova sempre un posto nelle (annuali) leggi di Stabilità.
Quali possono essere le ragioni di simili insistenze che, peraltro, dallo scorso anno se la devono vedere con un’aliquota d’imposta raddoppiata nella misura ?
Avremmo potuto ritenere che la prolungata contrazione nei valori dovuta al “crollo” del mercato Immobiliare avrebbe giustificato la resurrezione di una disciplina rivalutativa.
Non è stato così.
É pensabile, allora, che l’interesse alla rivalutazione sia sostanzialmente connesso al “risparmio” d’imposta. Ma non in ogni caso.
L’imposta sostitutiva è un’imposta - di relativamente basse dimensioni - quantificata con un’aliquota proporzionale che, quindi, non muta in ragione dell’entità che viene erosa dal tributo.
L’imposta ordinaria (l’IRPEF) è un prelievo progressivo e, perciò, con aliquote a passo crescente a seconda dell’entità del reddito che vie portato a tassazione .
E, se è così, forse (anche) quest’anno l’interesse alla rivalutazione abita nei “ piani alti” ed è magari rimarcato da una previsione ravvicinata di cessione.
Meglio, allora, un’imposta sostitutiva (anche se maggiorata nella misura ricorrente negli anni passati)?
Certamente.
E, allora, fare quattro conti è un passo (preliminare) assolutamente dovuto.
Dopo di che possono essere tirate in ballo tante altre cose.

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