di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/01/normativa/conferenza-di-servizi-pi%C3%B9-veloce-via-libera-al-decreto_49889_15.html
Pareri delle Amministrazioni coinvolte entro 60 o 90 giorni altrimenti scatterà il silenzio assenso
25/01/2016 – Tempi certi per la Conferenza di servizi e limiti al potere di veto delle Soprintendenze. Sono alcuni punti fondamentali della bozza di decreto legislativo, attuativo della Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015), approvato dal Consiglio dei Ministri.
Il testo modificherà la Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo rendendo più spedita la realizzazione di infrastrutture pubbliche e opere che potrebbero avere un impatto sull’ambiente e la cittadinanza coinvolta.
- istruttoria, per l’esame degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione di un intervento o nella costruzione di un’opera;
- decisoria, da avviare nel caso in cui, per avviare un’attività siano necessari più pareri;
- preliminare, da convocare nei casi complessi per l’esame del progetto preliminare e la raccolta di indicazioni utili a redigere il progetto definitivo.
Rispetto al passato, la conferenza di servizi potrà essere svolta in modalità asincrona, mentre la presenza fisica simultanea dei partecipanti sarà limitata solo ai casi più complessi, ad esempio quando i progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA).
Nei casi in cui non sussistano complicazioni particolari, sarà l’Amministrazione procedente potrà indire una conferenza di servizi semplificata, che si svolgerà in modalità asincrona. Le Amministrazioni coinvolte avranno venti giorni di tempo per chiedere eventuali integrazioni documentali, mentre dovranno rendere le proprie determinazioni entro sessanta giorni. Questo termine sale a novanta giorni solo nel caso in cui, a doversi pronunciare, siano Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale o della salute. In caso di mancata pronuncia scatterà il silenzio-assenso e si potrà procedere con l’autorizzazione.
Dopo cinque giorni dalla scadenza di questi termini, l’Amministrazione procedente adotterà la determinazione conclusiva. Nel casi più articolati potrà indire una riunione simultanea.
Le Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli potranno proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri contro una determinazione conclusiva solo a condizione che abbiano espresso il loro dissenso durante i lavori. Per farlo avrannodieci giorni di tempo dall’adozione del provvedimento definitivo. Il Consiglio dei Ministri potrà indire al massimo due riunioni tra le parti interessate e, in mancanza di un accordo, deciderà autonomamente.
Il testo modificherà la Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo rendendo più spedita la realizzazione di infrastrutture pubbliche e opere che potrebbero avere un impatto sull’ambiente e la cittadinanza coinvolta.
Conferenza di servizi
Ci saranno tre tipi di conferenza di servizi:- istruttoria, per l’esame degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione di un intervento o nella costruzione di un’opera;
- decisoria, da avviare nel caso in cui, per avviare un’attività siano necessari più pareri;
- preliminare, da convocare nei casi complessi per l’esame del progetto preliminare e la raccolta di indicazioni utili a redigere il progetto definitivo.
Rispetto al passato, la conferenza di servizi potrà essere svolta in modalità asincrona, mentre la presenza fisica simultanea dei partecipanti sarà limitata solo ai casi più complessi, ad esempio quando i progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA).
Nei casi in cui non sussistano complicazioni particolari, sarà l’Amministrazione procedente potrà indire una conferenza di servizi semplificata, che si svolgerà in modalità asincrona. Le Amministrazioni coinvolte avranno venti giorni di tempo per chiedere eventuali integrazioni documentali, mentre dovranno rendere le proprie determinazioni entro sessanta giorni. Questo termine sale a novanta giorni solo nel caso in cui, a doversi pronunciare, siano Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale o della salute. In caso di mancata pronuncia scatterà il silenzio-assenso e si potrà procedere con l’autorizzazione.
Dopo cinque giorni dalla scadenza di questi termini, l’Amministrazione procedente adotterà la determinazione conclusiva. Nel casi più articolati potrà indire una riunione simultanea.
Le Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli potranno proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri contro una determinazione conclusiva solo a condizione che abbiano espresso il loro dissenso durante i lavori. Per farlo avrannodieci giorni di tempo dall’adozione del provvedimento definitivo. Il Consiglio dei Ministri potrà indire al massimo due riunioni tra le parti interessate e, in mancanza di un accordo, deciderà autonomamente.
Opere strategiche, autorizzazioni in metà tempo
Con un altro decreto attuativo della Riforma Madia è stato previsto di dimezzare i tempi per ottenere le autorizzazioni inerenti a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale.
Il decreto approvato prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale individui un elenco di progetti strategici in grado di produrre positivi effetti sull’economia . L’elenco potrà essere integrato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il successivo 28 febbraio. La scelta dei progetti cui applicare la tempistica accelerata dovrà avvenire con dpcm entro il 31 marzo.
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