Sarà possibile usare materiali con concentrazioni di amianto fino a 100 mg/Kg, recepite le integrazioni chieste dalle Regioni
18/01/2016 – Via libera del Consiglio dei ministri, in secondo esame preliminare, aldecreto che semplificherà il riutilizzo delle terre e rocce da scavo superando le previsioni del DM 161/2012.
Il testo approvato lo scorso novembre è stato modificato inserendo le osservazioni espresse dalla Conferenza Unificata e tenendo conto dei pareri depositati durante la consultazione pubblica chiusa a metà dicembre.
Rispetto alla versione iniziale, che prevedeva il divieto di utilizzare i materiali escavati in cui fosse presente l’amianto, è stato fissato a 100 mg/Kg il limite di tollerabilità. Entro questa soglia sarà quindi possibile l’uso delle terre e rocce da scavo. La modifica si è resa necessaria perché è stato appurato che la completa assenza di amianto non è una condizione che si può verificare nella realtà.
Per poter essere riutilizzati, i materiali devono essere classificati come sottoprodotti e non come rifiuti. Questo avviene quando si rispettano i requisiti indicati nell’articolo 183, comma 1, lettera qq) del D.lgs 152/2006:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Quando i materiali provengono da un sito bonificato, è necessario attendere il parere dell’Arpa.
Per il trasporto dei materiali sono necessari i documenti indicati nell’Allegato 6 del nuovo decreto in triplice copia. È stato invece abolito l’obbligo di informare in via preventiva le autorità competenti per ogni trasporto. Basterà infatti una comunicazione preventiva giornaliera.
Il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo funzionerà con un meccanismo simile alla Scia. Viene quindi eliminata l’approvazione delle autorità competenti, ma dopo 90 giorni dalla presentazione del piano sarà possibile avviare la gestione dei materiali estratti.
Nei cantieri di piccole dimensioni possono essere autocertificati i requisiti sulla qualità e quantità dei materiali estratti, il sito di destinazione e gli estremi delle autorizzazioni per lo svolgimento delle opere che rendono necessari gli scavi.
Il testo approvato lo scorso novembre è stato modificato inserendo le osservazioni espresse dalla Conferenza Unificata e tenendo conto dei pareri depositati durante la consultazione pubblica chiusa a metà dicembre.
Rispetto alla versione iniziale, che prevedeva il divieto di utilizzare i materiali escavati in cui fosse presente l’amianto, è stato fissato a 100 mg/Kg il limite di tollerabilità. Entro questa soglia sarà quindi possibile l’uso delle terre e rocce da scavo. La modifica si è resa necessaria perché è stato appurato che la completa assenza di amianto non è una condizione che si può verificare nella realtà.
Per poter essere riutilizzati, i materiali devono essere classificati come sottoprodotti e non come rifiuti. Questo avviene quando si rispettano i requisiti indicati nell’articolo 183, comma 1, lettera qq) del D.lgs 152/2006:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Quando i materiali provengono da un sito bonificato, è necessario attendere il parere dell’Arpa.
Per il trasporto dei materiali sono necessari i documenti indicati nell’Allegato 6 del nuovo decreto in triplice copia. È stato invece abolito l’obbligo di informare in via preventiva le autorità competenti per ogni trasporto. Basterà infatti una comunicazione preventiva giornaliera.
Il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo funzionerà con un meccanismo simile alla Scia. Viene quindi eliminata l’approvazione delle autorità competenti, ma dopo 90 giorni dalla presentazione del piano sarà possibile avviare la gestione dei materiali estratti.
Nei cantieri di piccole dimensioni possono essere autocertificati i requisiti sulla qualità e quantità dei materiali estratti, il sito di destinazione e gli estremi delle autorizzazioni per lo svolgimento delle opere che rendono necessari gli scavi.
Nessun commento:
Posta un commento