mercoledì 6 gennaio 2016

Difetti di costruzione, paga il condominio

di Paola Mammarella
http://www.edilportale.com/news/2016/01/normativa/difetti-di-costruzione-paga-il-condominio_49634_15.html

Corte Appello Lecce: deve risarcire i condòmini danneggiati e può poi rivalersi sull’impresa di costruzione

07/01/2016 – Il risarcimento dei danni derivanti dai difetti di costruzione delle parti comuni spetta al condominio, che può rivalersi sull’impresa costruttrice.
 
Lo ha affermato la Corte d’Appello di Lecce, che con la sentenza 905/2015 ha incluso ilcondominio, accanto all’impresa di costruzione, tra i responsabili che devono rispondere dei danni provocati dai difetti dell’immobile.
 
Secondo i giudici, il proprietario dello stabile, o il condominio in quanto curatore ecustode dell’immobile, ha una responsabilità che deriva dall’essere il soggetto preposto alla salvaguardia del bene. La responsabilità esiste a prescindere dalla mancanza di colpe e dal fatto che i danni siano stati causati dall’incapacità dell’impresa di costruzione.
 
A detta della Corte d’Appello, quindi, i proprietari dei singoli appartamenti, colpiti ad esempio da infiltrazioni provenienti da tubature o muri, devono inoltrare la richiesta di risarcimento al condominio. Questo deve pagare ed eliminare la causa del danno e può poi rivalersi sull’impresa di costruzione.
 
In altre parole, i giudici hanno affermato che il condominio è responsabile dei danni derivanti dai beni soggetti alla sua custodia. Al condominio sono quindi imputate tutte le conseguenze dannose dei difetti di costruzione.
 
Il condominio, però, può agire contro l’impresa di costruzione entro dieci annidall’ultimazione dell’edificio, chiedendo il rimborso delle cifre pagate a titolo di risarcimento. Perché ciò sia possibile, il condominio deve contestare il vizio, entro un anno dalla sua scoperta, con una raccomandata a/r al costruttore e deve intraprendere una causa legale nell’anno successivo.
 
Non deve essere invece addossata nessuna responsabilità al condominio se il danno è causato da un “caso fortuito”, cioè un evento imprevisto e imprevedibile, che non può essere evitato in nessun modo.

 
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