Previsti criteri di base come la prestazione energetica, e criteri premiali come la capacità tecnica dei progettisti
25/01/2016 –E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 24 dicembre 2015 che adotta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
Il documento s’inserisce nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) per ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione/manutenzione degli edifici e per aumentare il numero di appalti verdi. Per incentivare questo meccanismo le stazioni appaltanti comunicheranno i dati relativi alla gara all’Autorità anticorruzione (Anac).
Tra i criteri ambientali minimi c’è quello della selezione dei candidati; secondo questo criterio l’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale, conformemente alle normative vigenti.
Vengono forniti i criteri minimi sia per gruppi di edifici che per singoli edifici. Tra le specifiche tecniche dei gruppi di edifici: l’inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli. Ad esempio i progetti di nuovi edifici o le riqualificazione di aree esistenti devono prevedere una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% della superficie di progetto.
Tra le specifiche tecniche del singolo edificio: la prestazione energetica (nei nuovi progetti l’indice di prestazione energetica globale deve essere uguale a A2), l’approvvigionamento energetico, il risparmio idrico, l’illuminazione naturale ecc.
Inoltre vengono illustrate le specifiche tecniche dei componenti edilizi come calcestruzzi, laterizi, prodotti in legno ecc, di cui vengono ad esempio specificate la quantità che bisogna riciclare.
Nelle specifiche tecniche del cantiere vengono esplicitati i criteri da seguire nelle demolizioni, per i materiali usati in cantiere, per gli scavi ecc.
Infine vengono definiti i criteri minimi premiali come il miglioramento prestazionale del progetto, l’uso di materiali rinnovabili, la distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio.
Un altro criterio premiale è la capacità tecnica dei progettisti; viene infatti attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico - ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024.
Il documento specifica però che prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un’attenta analisi delle proprie esigenze valutando la reale necessità di costruire nuovi edifici, a fronte della possibilità di adeguare quelli esistenti e di migliorare la qualità del costruito, considerando anche l’estensione della vita utile degli immobili.
Nei casi di demolizione e ricostruzione la PA deve prediligere la demolizione selettiva alla demolizione non selettiva, per fare in modo che il materiale recuperato nella fase di demolizione e avviato al riciclaggio sia il più possibile omogeneo.
Infine, allo scopo di ridurre l’impatto ambientale dell’edificio è opportuno che il progetto definisca anche i principali criteri e modalità per la gestione degli stessi, che dovranno essere rispettati dall’organizzazione che se ne farà carico.
Il documento s’inserisce nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) per ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione/manutenzione degli edifici e per aumentare il numero di appalti verdi. Per incentivare questo meccanismo le stazioni appaltanti comunicheranno i dati relativi alla gara all’Autorità anticorruzione (Anac).
Appalti verdi PA: criteri di base e criteri premiali
I criteri inseriti nel documento si suddividono in criteri ambientali di base e criteri ambientali premiali. Il documento specifica che un appalto può essere definito “verde” dalla PA (ai sensi del PAN GPP) se include almeno i criteri di base. Le stazioni appaltanti però sono invitate ad utilizzare anche i criteri premiali quando aggiudicano la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.Tra i criteri ambientali minimi c’è quello della selezione dei candidati; secondo questo criterio l’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale, conformemente alle normative vigenti.
Vengono forniti i criteri minimi sia per gruppi di edifici che per singoli edifici. Tra le specifiche tecniche dei gruppi di edifici: l’inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli. Ad esempio i progetti di nuovi edifici o le riqualificazione di aree esistenti devono prevedere una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% della superficie di progetto.
Tra le specifiche tecniche del singolo edificio: la prestazione energetica (nei nuovi progetti l’indice di prestazione energetica globale deve essere uguale a A2), l’approvvigionamento energetico, il risparmio idrico, l’illuminazione naturale ecc.
Inoltre vengono illustrate le specifiche tecniche dei componenti edilizi come calcestruzzi, laterizi, prodotti in legno ecc, di cui vengono ad esempio specificate la quantità che bisogna riciclare.
Nelle specifiche tecniche del cantiere vengono esplicitati i criteri da seguire nelle demolizioni, per i materiali usati in cantiere, per gli scavi ecc.
Infine vengono definiti i criteri minimi premiali come il miglioramento prestazionale del progetto, l’uso di materiali rinnovabili, la distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione e il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio.
Un altro criterio premiale è la capacità tecnica dei progettisti; viene infatti attribuito un punteggio premiante alla proposta redatta da un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico - ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024.
Appalti verdi: indicazioni per la PA
Per consentire il monitoraggio degli appalti pubblici verdi le stazioni appaltanti, ai sensi del Dlgs. 163/2006, dovranno comunicare ad ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), nel rispetto delle modalità previste, i dati sui propri acquisti fatti conformemente ai Criteri ambientali Minimi (CAM).Il documento specifica però che prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un’attenta analisi delle proprie esigenze valutando la reale necessità di costruire nuovi edifici, a fronte della possibilità di adeguare quelli esistenti e di migliorare la qualità del costruito, considerando anche l’estensione della vita utile degli immobili.
Nei casi di demolizione e ricostruzione la PA deve prediligere la demolizione selettiva alla demolizione non selettiva, per fare in modo che il materiale recuperato nella fase di demolizione e avviato al riciclaggio sia il più possibile omogeneo.
Infine, allo scopo di ridurre l’impatto ambientale dell’edificio è opportuno che il progetto definisca anche i principali criteri e modalità per la gestione degli stessi, che dovranno essere rispettati dall’organizzazione che se ne farà carico.
Nessun commento:
Posta un commento