Tar Liguria: l’ascensore non è una costruzione, ma va considerato come innovazione e volume tecnico
15/01/2016 – Nella misurazione delle distanze tra edifici non devono essere conteggiati gli ascensori esterni. Lo ha spiegato il Tar Liguria con la sentenza 1002/2015.
I giudici hanno spiegato che, in base ad un orientamento diffuso della giurisprudenza, l’ascensore non deve essere considerato come una costruzione, ma come volume tecnico necessario per apportare un’innovazione allo stabile.
La realizzazione dell’ascensore all’esterno deve essere motivata dall’impossibilità di installarlo all’interno dell’edificio per la particolare conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti.
Nel caso preso in esame, un condominio aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva approvato la realizzazione di un ascensore esterno in un palazzo situato alle sue spalle.
A detta del condominio, non c’era il necessario distacco tra la parete finestratadell’immobile e la cabina dell’ascensore.
Il Tar ha bocciato il ricorso affermando innanzitutto che le distanze tra i due fabbricati erano state misurate tracciando una linea in diagonale, criterio che invece è stato ritenuto non idoneo.
Anche se la misurazione della distanza fosse stata giusta, non sarebbe stato comunque corretto computare l’ascensore che, per le sue caratteristiche, non è una costruzione.
I giudici hanno spiegato che, in base ad un orientamento diffuso della giurisprudenza, l’ascensore non deve essere considerato come una costruzione, ma come volume tecnico necessario per apportare un’innovazione allo stabile.
La realizzazione dell’ascensore all’esterno deve essere motivata dall’impossibilità di installarlo all’interno dell’edificio per la particolare conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti.
Nel caso preso in esame, un condominio aveva impugnato gli atti con cui il Comune aveva approvato la realizzazione di un ascensore esterno in un palazzo situato alle sue spalle.
A detta del condominio, non c’era il necessario distacco tra la parete finestratadell’immobile e la cabina dell’ascensore.
Il Tar ha bocciato il ricorso affermando innanzitutto che le distanze tra i due fabbricati erano state misurate tracciando una linea in diagonale, criterio che invece è stato ritenuto non idoneo.
Anche se la misurazione della distanza fosse stata giusta, non sarebbe stato comunque corretto computare l’ascensore che, per le sue caratteristiche, non è una costruzione.
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