Riforma Madia: iter semplificato anche per i nulla osta delle Soprintendenze e poteri sostitutivi al premier
27/01/2016 – Diventerà più facile realizzare infrastrutture e insediamenti produttivi. Lo prevede la bozza di decreto sull’accelerazione dei procedimenti amministrativi, che dimezza i tempi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la localizzazione, progettazione e realizzazione delle opere.
Il decreto, che attua la Riforma Madia (Legge 124/2015), dà inoltre al Presidente del Consiglio il potere di sostituirsi alle Amministrazioni che non rilasciano le autorizzazioni nei tempi stabiliti, adottando gli atti al loro posto.
I tempi dimezzati e il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio si applicheranno anche alle autorizzazioni rilasciate delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Ma cosa si intende per tempi dimezzati? Il riferimento è l’articolo 2 della Legge 241/1990 in base al quale, se non è previsto diversamente da altre leggi, le Amministrazioni fissano per ogni procedimento il termine entro cui questo deve concludersi. Secondo la legge 241, il termine è invece di trenta giorni se le Amministrazioni non indicano nessuna scadenza. Questo significa che, con la Riforma Madia, le autorizzazioni potrebbero arrivare in quindici giorni.
Per beneficiare delle procedure più spedite, entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale potrà individuare un elenco di progetti strategici riguardanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l’avvio di attività imprenditoriali, corredato da specifica analisi di valutazione dell’impatto economico e sociale.
I progetti da segnalare devono essere già stati inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici in cui, in base all’articolo 128 del Codice Appalti (D.lgs. 163/2006) rientrano lavori pubblici di importo superiore a 100 mila euro.
La lista degli interventi si potrà allungare perché, entro il 28 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà inserire, su proposta di un soggetto proponente, progetti non inseriti nel piano triennale o in altro atto di programmazione.
La scelta definitiva sui progetti da realizzare sarà effettuata entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il decreto, che attua la Riforma Madia (Legge 124/2015), dà inoltre al Presidente del Consiglio il potere di sostituirsi alle Amministrazioni che non rilasciano le autorizzazioni nei tempi stabiliti, adottando gli atti al loro posto.
I tempi dimezzati e il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio si applicheranno anche alle autorizzazioni rilasciate delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Ma cosa si intende per tempi dimezzati? Il riferimento è l’articolo 2 della Legge 241/1990 in base al quale, se non è previsto diversamente da altre leggi, le Amministrazioni fissano per ogni procedimento il termine entro cui questo deve concludersi. Secondo la legge 241, il termine è invece di trenta giorni se le Amministrazioni non indicano nessuna scadenza. Questo significa che, con la Riforma Madia, le autorizzazioni potrebbero arrivare in quindici giorni.
Per beneficiare delle procedure più spedite, entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale potrà individuare un elenco di progetti strategici riguardanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l’avvio di attività imprenditoriali, corredato da specifica analisi di valutazione dell’impatto economico e sociale.
I progetti da segnalare devono essere già stati inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici in cui, in base all’articolo 128 del Codice Appalti (D.lgs. 163/2006) rientrano lavori pubblici di importo superiore a 100 mila euro.
La lista degli interventi si potrà allungare perché, entro il 28 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà inserire, su proposta di un soggetto proponente, progetti non inseriti nel piano triennale o in altro atto di programmazione.
La scelta definitiva sui progetti da realizzare sarà effettuata entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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