Obbligatorie 40 ore di aggiornamento, pena la sospensione e l’annullamento degli atti sottoscritti
01/02/2016 – Per rimanere nella lista dei professionisti antincendio è necessario aver conseguito 40 ore di aggiornamento obbligatorio, pena la sospensione dagli elenchi.
A chiarirlo il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) in una circolare in cui esplicita i requisiti per rimanere nell’elenco dei professionisti antincendio, secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Interno.
Dopo tale scadenza, per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio decorrerà un nuovo quinquennio.
Viceversa gli iscritti che non avranno completato l’aggiornamento obbligatoriosaranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione.
Gli Ingegneri specificano che gli atti emessi e sottoscritti da professionisti antincendio in regime di sospensione sono nulli.
Il professionista sospeso però sarà reintegrato negli elenchi a seguito delcompletamento delle 40 ore di aggiornamento obbligatorio. Completato l’aggiornamento l’Ordine provinciale provvederà a ripristinare l’iscrizione del professionista negli elenchi e da quella data inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione.
Gli Ingegneri inoltre hanno esortato gli Ordini a proseguire “in maniera incessante”nell’attività formativa valida per l’aggiornamento dei professionisti sulle norme antincendio.
A chiarirlo il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) in una circolare in cui esplicita i requisiti per rimanere nell’elenco dei professionisti antincendio, secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Interno.
Antincendio: come rimanere nell’elenco dei professionisti
Il CNI ha ricordato che, come stabilito dal DM 5 agosto 2011 il 26 agosto 2016 terminerà il primo “quinquennio di riferimento” per coloro che erano già iscritti negli elenchi alla data di entrata in vigore del DM 5 agosto 2011.Dopo tale scadenza, per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio decorrerà un nuovo quinquennio.
Viceversa gli iscritti che non avranno completato l’aggiornamento obbligatoriosaranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione.
Gli Ingegneri specificano che gli atti emessi e sottoscritti da professionisti antincendio in regime di sospensione sono nulli.
Il professionista sospeso però sarà reintegrato negli elenchi a seguito delcompletamento delle 40 ore di aggiornamento obbligatorio. Completato l’aggiornamento l’Ordine provinciale provvederà a ripristinare l’iscrizione del professionista negli elenchi e da quella data inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione.
Antincendio: collaborazione tra CNI e Vigili del Fuoco
Il CNI ha fatto sapere che sta collaborando con la Direzione centrale dei Vigili del Fuoco per garantire prossimamente ai professionisti antincendio l’accessibilità diretta all’anagrafe dei crediti formativi tramite il portale Mying, e non solo tramite le segreterie degli Ordini provinciali.Gli Ingegneri inoltre hanno esortato gli Ordini a proseguire “in maniera incessante”nell’attività formativa valida per l’aggiornamento dei professionisti sulle norme antincendio.