domenica 1 novembre 2015

Tagli ai compensi dei CTU, i tecnici chiedono modifiche alla legge

http://www.edilportale.com/news/2015/11/professione/tagli-ai-compensi-dei-ctu-i-tecnici-chiedono-modifiche-alla-legge_48645_33.html

Tra le misure proposte: acconto almeno pari al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di stima del bene

02/11/2015 – La Rete Professioni Tecniche (RPT) ha avviato un'interlocuzione con il Ministero della Giustizia per modificare la norma della Legge 132/2015 che disciplina i compensi del consulente tecnico d’ufficio (CTU).  
 
Secondo la riforma prevista dalla Legge 132/2015, già criticata del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), la parcella del CTU nominato per valutare gli immobili pignorati, viene conteggiata sulla base del valore di vendita dell’immobile, e non più sul valore stimato. Inoltre il consulente non può chiedere acconti superiori al 50%del compenso calcolato sulla base del valore di stima dell’immobile.
 

Compensi CTU: le azioni della RPT

Secondo i professionisti tecnici "la norma può tradursi in un grave e irreparabile danno economico per i professionisti operanti nel settore delle valutazioni immobiliari", per questo RPT si è subito attivata, affidando ad un apposito Gruppo di Lavoro, coordinato dal Presidente del CNGeGL Maurizio Savoncelli, l'avvio di un dialogo con gli Uffici del Ministero della Giustizia, allo scopo di intervenire, in via legislativa, per ripristinare un regime meno penalizzante per i professionisti tecnici che operano in tale settore.
 
La RPT ha esposto al Ministero della Giustizia i motivi del malcontento dei professionisti dell'area tecnica per il provvedimento in esame, ottenendo attenzione sul caso segnalato; gli stessi Uffici del Ministero infatti hanno prospettato la possibilità di intervenire con un atto normativo, da inserire in un prossimo intervento legislativo in materia di giustizia, per limitare i danni causati dalla Legge.
 
Per la RPT “ancorare il compenso dell'esperto valutatore al prezzo di vendita dell'immobile non potrà che condurre ad una ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell'esperto o dello stimatore immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per ottenere la liquidazione del proprio compenso e ad una quasi certa riduzione permanente della misura del compensospettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite "al ribasso" rispetto al valore del bene inizialmente stimato”.
 
Secondo i tecnici “per effetto del nuovo criterio stabilito dal Legislatore, sulle operazioni di stima graverebbe un alea di tipo pseudo-imprenditoriale, che non trova alcuna giustificazione nel ruolo terzo e imparziale che il valutatore è chiamato a svolgere nelle more della procedura esecutiva, con inaccettabili effetti pregiudizievoli per i professionisti chiamati a ricoprire funzioni ausiliarie nel procedimento”.
 

Compensi CTU: le modifiche proposte dai tecnici

Le Professioni Tecniche hanno anche illustrato in una circolare, ripresa e diffusa dal CNI, dei possibili correttivi e delle “misure minime” da inserire in un futuro provvedimento legislativo in materia di giustizia.
 
In primo luogo hanno evidenziato la necessità di “prevedere che l'acconto da versare all'esperto o allo stimatore immobiliare al momento del deposito della perizia sia almeno pari 50% compenso calcolato sulla base del valore di stima del bene, in modo da sottrarre le modalità di liquidazione del corrispettivo ad un'ulteriore fonte di pregiudizio”.
 
In secondo luogo le Professioni tecniche chiedono che “la somma versata a titolo di acconto al valutatore dovrà considerarsi al netto delle spese e dei costi sostenutiper le operazioni di valutazione, oltre alle attività peritali accessorie, che andranno liquidati separatamente e in anticipo ad opera del giudice”.
 
Infine per evitare un’eventuale circostanza paradossale in cui l'esperto potrebbe vedersi persino costretto a restituire parte della somma ricevuta a titolo di acconto (se l'immobile fosse venduto ad un prezzo significativamente inferiore rispetto al valore inizialmente stimato) la RPT propone che “la somma data come acconto vada sottratta a qualsiasi possibile richiesta di ripetizione rivolta all'esperto valutatore, altresì nelle ipotesi in cui il bene rimanga invenduto o la vendita venga eseguita ad un prezzo irrisorio rispetto al valore dell'immobile inizialmente stimato”.

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