martedì 24 novembre 2015

Appalti, l’Amministrazione non è obbligata a firmare il contratto col vincitore

http://www.edilportale.com/news/2015/11/normativa/appalti-l-amministrazione-non-%C3%A8-obbligata-a-firmare-il-contratto-col-vincitore_49064_15.html

Tar Lazio: in caso di inerzia l’aggiudicatario può solo sollecitare la Stazione Appaltante a emanare un provvedimento espresso

25/11/2015 - Cosa accade se, dopo l’aggiudicazione di una gara, la Stazione Appaltante non stipula il contratto con il vincitore? Ma soprattutto, quali diritti e che margine d’azione ha il vincitore che non riceve la chiamata dalla Pubblica Amministrazione per firmare il contratto d’appalto?
 
Il Tar Lazio con la sentenza 12400/2015 ha spiegato che se dopo l’aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante non procede alla stipula del contratto, il vincitore può agire contro la Pubblica Amministrazione impugnando il silenzio inadempimento e sollecitandola a manifestare le sue intenzioni con un provvedimento espresso.
 
Al contrario, l’aggiudicatario non può pretendere che l’Amministrazione sia obbligataa stipulare il contratto.
 
Questo perché, hanno spiegato i giudici, dopo l’aggiudicazione definitiva il vincitore diventa titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo. In altre parole, l’aggiudicazione non implica necessariamente la stipula del contratto perché la Stazione Appaltante può sempre riservarsi il potere di cambiare idea per “valide e motivate ragioni di interesse pubblico”.
 
Nel caso preso in esame, un raggruppamento temporaneo di imprese si era aggiudicato una gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo ponte e della relativa viabilità di collegamento.
 
Dopo l’aggiudicazione si era verificato un contenzioso che aveva fatto slittare i termini della stipula del contratto. L’Amministrazione però non aveva provveduto neanche dopo la pubblicazione delle sentenze che davano ragione al vincitore. Il vincitore aveva quindi fatto ricorso per capire in che modo potesse obbligare la Stazione Appaltante a firmare il contratto d’appalto.
 
I giudici hanno escluso che la Stazione Appaltante sia obbligata a stipulare il contratto d’appalto col vincitore, ma hanno affermato che questa non può rimanere in silenzioperché deve sempre motivare una eventuale marcia indietro. 

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