domenica 8 novembre 2015

Permesso di costruire, la decadenza deve essere comunicata con un atto del Comune

http://www.edilportale.com/news/2015/11/normativa/permesso-di-costruire-la-decadenza-deve-essere-comunicata-con-un-atto-del-comune_48791_15.html

CdS: se non si rispettano i termini il titolo abilitativo non viene meno automaticamente, ma serve un provvedimento espresso

09/11/2015 – La decadenza del permesso di costruire non è automatica, ma richiede un provvedimento espresso del Comune.
 
Questa la conclusione del Consiglio di Stato, che con la sentenza 4823/2015 si è pronunciato sul caso di una società che non aveva rispettato i termini indicati nel titolo abilitativo.
 
La società di costruzione aveva presentato istanza di permesso di costruire nel 2004 e lo aveva ottenuto nel 2008. Nello stesso anno aveva iniziato i lavori. Nel frattempo, nel 2007,  il Comune aveva approvato una variante al PRG che trasformava l’area in cui si doveva realizzare l’intervento in zona ad elevato rischio idrogeologico, destinata  a verde.
 
Dato che, con l’avvio delle opere erano emerse alcune criticità legate ai rischi di smottamento, la società aveva chiesto degli approfondimenti dai quali era emersa l’esigenza di un ripensamento dell’intero progetto originariamente assentito, che prevedesse opere di contenimento del terreno. La realizzazione degli interventi avrebbe implicato una riduzione della volumetria e una modifica della sagoma rispetto al progetto approvato.
 
Sulla base di queste motivazioni, nel 2009 la società aveva comunicato al Comune lasospensione dei lavori in corso per predisporre una variante e nel 2010 aveva presentato istanza di variante al permesso di costruire. Visto che la pronuncia del Comune tardava ad arrivare, nel 2011 aveva chiesto la sospensione dei termini di validità del permesso di costruire. Il Comune aveva risposto però che i termini del permesso di costruire erano scaduti e che non ne poteva essere rilasciato un altro a causa della variante al PRG che era avvenuta nel frattempo.
 
In prima istanza, il Tar Abruzzo aveva dato ragione al Comune sostenendo che ladecadenza opera di diritto per la mancata osservanza del termine di inizio e completamento dei lavori (rispettivamente uno e tre anni dalla data del rilascio del permesso). A suo avviso, il provvedimento del Comune avrebbe avuto “carattere dichiarativo di un effetto già verificatosi”.
 
Di parere opposto il Consiglio di Stato, secondo il quale gli Enti locali hanno l’obbligo di adottare dei provvedimenti che dichiarino in modo formale la decadenza del permesso di costruire. Questo perché è necessario garantire il confronto sulle motivazioni che hanno portato a decidere la decadenza del titolo abilitativo.
 
I giudici hanno quindi accordato un risarcimento alla società di costruzione.

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