domenica 15 novembre 2015

Manutenzione straordinaria o ristrutturazione? Dipende dalla data del permesso

http://www.edilportale.com/news/2015/11/normativa/manutenzione-straordinaria-o-ristrutturazione-dipende-dalla-data-del-permesso_48912_15.html

CdS: per sapere se un intervento edilizio rientra nelle semplificazioni dello Sblocca Italia conta la normativa vigente quando si ottiene il titolo abilitativo

16/11/2015 – Per pronunciarsi sulla legittimità di un intervento edilizio bisogna valutare la normativa vigente al momento in cui è stato rilasciato il titolo abilitativo.
 
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, che con la sentenza 4831/2015 ha chiarito che per capire se un intervento rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia o in quella di manutenzione straordinaria non importa se dopo il rilascio del permesso di costruire ci sono state delle semplificazioni procedurali. 
 
Secondo il CdS, il principio da seguire è il “tempus regit actum”. Ciò significa che in eventuali controversie si deve fare riferimento solo alle norme in vigore quando il Comune ha rilasciato il permesso. 

Quel “è casa tua, decidi tu”, contenuto nello spot del Governo confezionato per comunicare le “poche e semplici incombenze a carico di chi intende ristrutturare casa” introdotte dal Decreto Sblocca Italia (DL 133/2014), vale quindi solo se il permesso e i lavori sono successivi all’entrata in vigore del DL.
 
Nel caso preso in esame, un Comune aveva autorizzato una serie di lavori con due distinti permessi di costruire. Il proprietario di uno degli immobili situati nell’edificio in cui dovevano essere svolti gli interventi aveva però fatto ricorso perché riteneva che i lavori, classificati come manutenzione straordinaria, fossero in realtà più invasivi.
 
Il primo permesso di costruire autorizzava opere di manutenzione straordinaria e risanamento dell’immobile senza modifiche di unità interne mentre il secondo dava il via libera a lavori di risanamento conservativo e di sostituzione edilizia con la realizzazione di un impianto di ascensore e il frazionamento di una unità immobiliare mediante fusione di due appartamenti.
 
Secondo i giudici, i permessi avrebbero consentito la realizzazione di opere in grado di incidere sulla struttura dell’immobile in maniera invasiva. Per questo motivo hanno escluso che i lavori non potessero essere ricondotti alla nozione di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo.
 
Il CdS ha ricordato che rientrano nella ristrutturazione edilizia gli accorpamenti, i frazionamenti delle unità immobiliari e gli interventi che alterano l’originaria consistenza fisica dell’immobile con l’inserimento di nuovi impianti e la modifica di distribuzione di volumi. Al contrario la manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo presuppongono la realizzazione di opere che lasciano inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie.
 
Il Comune che aveva rilasciato i permessi aveva infine fatto notare che nel frattempo ilDecreto Sblocca Italia aveva ampliato i casi di lavori rientranti nella manutenzione straordinaria. Il Consiglio di Stato ha bocciato però questa idea affermando che nel periodo in cui erano stati rilasciati i permessi il decreto Sblocca Italia non era stato ancora approvato e che quindi le semplificazioni introdotte non dovessero essere considerate.
 
Secondo il CdS, non esiste quindi nessuna possibilità si applicazione retroattiva delle nuove norme. Questo nonostante la Cassazione in una recente pronuncia abbia affermato il contrario, cioè che per rispettare la volontà di semplificazione del legislatore, sia possibile non attenersi strettamente al periodo in cui sono stati realizzati i lavori.
 

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