L'obiettivo è fornire all'ingegnere un valido supporto nella vigilanza e nella gestione dei cantieri
13/11/2015 – Indicare le modalità con cui il coordinatore della sicurezza deve svolgere il suo incarico durante la realizzazione dell’opera per garantire una gestione efficiente e sicura del cantiere.Questi l’obiettivo delle "Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione", approvate dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) dopo un confronto con numerosi interlocutori esperti della materia, come i responsabili degli organi di vigilanza di alcune ASL regionali, gli ingegneri esperti in sicurezza di numerosi Ordini territoriali e le Federazioni e Consulte regionali.
Coordinatore per la sicurezza: il ruolo
Il documento definisce la funzione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (CSE) di “alta” vigilanza in termini di coordinamento delle imprese, anche se ciò non implica una costante e continua presenza.Le linee guida segnalano infatti le circostanze in cui è opportuna la presenza del CSE in cantiere come:
- all’ingresso in cantiere di ulteriori nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
- nelle successive macrofasi di lavoro;
- per motivate richieste da parte della committenza o altri soggetti incaricati;
- nei periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze;
- per l'accadimento di incidenti/infortuni;
- per sostanziali modifiche dell’opera; per accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità (venti di tempesta, piogge molto intense, abbondanti nevicate, ecc.
Le linee guida indicano che il CSE può comunque avvalersi di collaboratori del proprio staff con adeguate capacità e formazione, mantenendo la piena e diretta responsabilità degli obblighi derivanti dall’incarico ricevuto.
Coordinatore per la sicurezza: le azioni
La guida analizza le azioni concrete che il coordinatore per la sicurezza deve compiere; tra queste il compito di effettuare un sopralluogo, nel sito oggetto del cantiere, per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione.Gli ulteriori compiti del CSE, messi in evidenza nelle linee guida, sono:
- verificare l’idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e l’idoneità dei piani operativi di sicurezza (POS);
- convocare una riunione di coordinamento preliminare con la presenza della direzione lavori, delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere per discutere dei contenuti dei piani di sicurezza e della programmazione dell’attività;
- effettuare "frequenti sopralluoghi in cantiere” per verificare la corretta applicazioni, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”;
- aggiornare il “fascicolo”, e al termine dei lavori redigere il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico.
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