Tar Toscana: deve essere richiesto il titolo abilitativo se insieme al campo si realizzano anche gli spogliatoi
12/11/2015 – Per la realizzazione di un campo da calcetto non è necessario il permesso di costruire.Lo ha affermato il Tar Toscana con la sentenza 1458/2015.
Nel caso esaminato, una società aveva realizzato un campo da calcio di 35 x 26 metri, porte di gioco, panchine coperte e due casette in legno ad uso spogliatoio per le squadre. Secondo il Comune si trattava di nuove costruzioni che richiedevano il permesso di costruire, per cui aveva intimato alla società la loro demolizione.
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto opportuno analizzare singolarmente le tipologie dei manufatti. Per il campo da calcio, comprese le panchine e le porte di gioco, non è stata rilevata la presenza di una trasformazione urbanistica ed edilizia tale da incidere sulle risorse essenziali del territorio e richiedere il permesso di costruire.
Secondo i giudici, non si verifica una modifica morfologica del terreno né con la realizzazione del campo né con quella delle panchine coperte, considerate arredi amovibili, quindi opere prive di rilevanza edilizia.
Situazione diversa per le casette utilizzate come spogliatoi. In questo caso, a detta del Tar, era necessario richiedere il permesso di costruire perché in base al loro ingombro rientravano nel raggio d’applicazione della Legge Regionale 65/2014 sul governo del territorio. La norma prevede infatti il permesso di costruire per l’installazione di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi e magazzini e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee.
I giudici hanno quindi confermato l’istanza di demolizione solo per gli spogliatoi e annullato quella relativa al campo e alle panchine.
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