CdS: bisogna tutelare chi costruisce in modo legittimo anche se il manufatto non autorizzato già esiste
02/11/2015 – Gli edifici abusivi non possono essere tenuti in considerazione nel calcolo delle distanze, neanche se sono stati realizzati prima degli edifici regolarmente assentiti.Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 3968/2015.
Nel caso preso in esame, il proprietario di un terreno aveva realizzato un immobile, ma il confinante aveva impugnato il titolo abilitativo sostenendo che erano state violate le distanze tra costruzioni.
Il proprietario del nuovo edificio aveva invece fatto notare che dai progetti e da tutti gli allegati non risultava la presenza di una veranda nella proprietà confinante. La veranda era infatti abusiva.
Tenendola in considerazione, la distanza tra i due edifici era di 8,90 metri, quindi meno dei 10 metri previsti dalle norme urbanistiche. Dai progetti, in cui la veranda non era presente, emergeva invece una distanza maggiore di 10 metri.
In prima battuta, il Tar aveva dato ragione al ricorrente affermando che, fino alla demolizione dell’opera abusiva, non poteva essere autorizzata nessuna costruzione che violasse le distanze previste. Secondo i giudici, l’obbligo di rispettare le distanze sussisteva anche in presenza di costruzioni realizzate senza titolo abilitativo.
Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato la situazione affermando che è più importante tutelare i diritti di chi costruisce rispettando le regole rispetto a quelli di chi ha realizzato un manufatto illegittimo.
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