Il Consiglio di Stato ha bocciato le prassi che si pongono in contrasto col Codice Appalti. Ma la situazione potrebbe cambiare col ddl di riforma
11/11/2015 – Si sta giocando in questo periodo la partita degli adempimenti delle imprese in caso di subappalto. Se una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito che l’obbligo di indicare i subappaltatori al momento della presentazione dell’offerta rappresenta un onere eccessivo, non presente in nessuna norma, il disegno di legge delega per la Riforma degli Appalti potrebbe nuovamente ribaltare la situazione.Al centro della contesa non c’è una norma, ma una consuetudine in base alla quale le imprese che non possiedono i requisiti per eseguire determinate lavorazioni devono indicare i possibili subappaltatori al momento della presentazione dell’offerta. Consuetudine che ha spaccato la giurisprudenza, ma che in molti casi ha costretto le imprese a farsi carico di questo ulteriore peso procedurale.
Codice Appalti e subappalto
L’articolo 118 del Codice Appalti stabilisce che, nel caso in cui un’impresa voglia partecipare ad un appalto che prevede lavori appartenenti a categorie per cui non è in possesso della dovuta qualificazione, può comunque presentare un’offerta a condizione che indichi le lavorazioni da subappaltare.In caso di aggiudicazione, poi, l’affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori.
Il subappalto secondo il Consiglio di Stato
Con la sentenza 9/2015, il CdS ha spiegato che il subappalto si riferisce alla fase di esecuzione dell’appalto e non a quella della presentazione dell’offerta.Dato che le norme del Codice Appalti sono chiare, hanno aggiunto i giudici, non sono possibili interpretazioni estensive. La Stazione Appaltante non può quindi chiedere all’impresa partecipante di indicare in anticipo i subappaltatori.
Dello stesso avviso, ha sottolineato il Consiglio di Stato, anche l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che già in passato ha affermato l’obbligatorietà della sola indicazione delle lavorazioni che si intendono affidare in subappalto ed escluso l’obbligatorietà dell’indicazione nominativa del subappaltatore.
Riforma degli Appalti, come potrebbe cambiare il subappalto
A fare un passo indietro nel processo di semplificazione potrebbe arrivare il disegno di legge delega per la Riforma degli Appalti. La norma prevede in alcuni casi specifici, da individuare con precisione, l’obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto.L’obiettivo del ddl delega è mettere nero su bianco una prassi che ha creato contenziosi e richiesto chiarimenti da parte degli organi di vigilanza. L’intento dovrebbe essereevitare i ritardi nell’avvio del cantiere legati all’incertezza degli operatori che eseguiranno i lavori in subappalto e alle verifiche sul possesso dei requisiti di qualificazione.
D’altro canto gli addetti ai lavori credono che la norma rappresenti unappesantimento delle procedure e che faccia correre il rischio di rallentamenti perché dal momento della presentazione dell’offerta a quello dell’inizio dei lavori l’impresa indicata come subappaltatrice potrebbe perdere la qualificazione nella categoria richiesta, fallire o avere altre difficoltà.
A prescindere dalle considerazioni di merito e dalle scelte che saranno operate nell’approvazione della riforma degli appalti, il Consiglio di Stato ha chiarito che simili decisioni possono essere prese solo per legge e non per consuetudine o per interpretazione estensiva.
Ciò significa che al momento le imprese non hanno l'obbligo di indicare i subappaltatori al momento della presentazione dell’offerta.
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