martedì 10 novembre 2015

Impianti termici, dal CTI il quinto esempio di libretto di impianto

http://www.edilportale.com/news/2015/11/normativa/impianti-termici-dal-cti-il-quinto-esempio-di-libretto-di-impianto_48819_15.html

Guida alla compilazione delle schede negli edifici unifamiliari con un generatore di calore a gasolio e un caminetto ad aria canalizzato

11/11/2015 – Il Comitato termotecnico italiano (CTI) ha spiegato come compilare il libretto di impianto in un edificio residenziale unifamiliare dotato di un impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria costituito da un generatore di calore a gasolio e un caminetto ad aria canalizzato.
 
Per farlo, ha pubblicato il quinto esempio applicativo del libretto di impianto, come previsto dal DM 10 febbraio 2014. Il decreto, lo ricordiamo, ha introdotto i modelli di libretto in attuazione del Dpr 74/2013, con cui è stato varato il regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, e  ha demandato al CTI la predisposizione di esempi pratici per le tipologie impiantistiche più diffuse.
 

Il quinto esempio di libretto di impianto

L’esempio ipotizza che nell’edificio unifamiliare ci sia un generatore di calore a gasolio (GT 1) destinato al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria, con potenza termica utile nominale pari a 26 kW, e un caminetto ad aria canalizzato (GT 2) con potenza termica utile nominale pari a 16 kW.
 
Il CTI ha inoltre ipotizzato che la compilazione del libretto sia avvenuta contemporaneamente ad un intervento di manutenzione, in data 26 marzo 2015, durante il quale è stato effettuato anche il controllo di efficienza energetica del generatore a gasolio.
 
Nel libretto sono state quindi compilate la scheda identificativa dell’impianto e quelle relative al trattamento dell'acqua, alla caldaia a gasolio (GT1), al caminetto ad aria (GT2), al bruciatore, ai sistemi di regolazione, al sistema di emissione, al sistema di accumulo, alla verifica periodica, ai consumi di gasolio, ai consumi di legna, al consumo di prodotti chimici per il trattamento dell’acqua del circuito dell'impianto termico.
 
E’ inoltre stato compilato il rapporto di controllo di efficienza energetica per il generatore a gasolio.
 
Il CTI ha spiegato che, data la struttura modulare, cioè a schede, del libretto, è stato possibile compilare solo quelle necessarie, escludendo le parti relative ad impianti non presenti nell’immobile.
 

Manutenzione e gestione degli impianti termici

Ricordiamo che il Regolamento sulla manutenzione degli impianti termici ha adeguato alle norme europee la disciplina italiana sull’ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e definito i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per gli esperti e gli organismi cui affidare i compiti di ispezione, nell’edilizia pubblica e privata. Il provvedimento ha semplificato le procedure per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, che rappresentano il 90% del totale, prevedendo che i controlli su questi impianti non siano più annuali, ma biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione. Il regolamento ha inoltre stabilito che in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici, va effettuato anche un controllo dell’efficienza energetica e redatto un apposito rapporto che va trasmesso al Catasto territoriale degli impianti termici, che deve essere istituito dalla  Regione o Provincia Autonoma.
 
Sulla base del Regolamento, dal 15 ottobre 2014 è diventato obbligatorio il nuovo libretto di impianto. Dalla stessa data bisogna inoltre redigere il rapporto di efficienza energetica dopo gli interventi di controllo e manutenzione. L’obbligo vale solo per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Sono invece esclusi dall’obbligo di redigere il rapporto di efficienza energetica, ma non dalla compilazione del libretto di impianto, gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili.

Nessun commento:

Posta un commento