Adempimento entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni quattro anni. Multe da 2 mila a 40 mila euro per i trasgressori
04/11/2015 - Manca circa un mese al termine per l’esecuzione delle diagnosi energetiche nelle grandi imprese e in quelle energivore.Per facilitare le aziende alle prese con gli obblighi introdotti dal D.lgs. 102/2014, con cui è stata recepita la Direttiva 2012/27/Ue, il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), in collaborazione con l’Enea, ha pubblicato una serie di Faq.
Se un’azienda può essere considerata sia grande impresa sia impresa energivora, per la compilazione dei documenti dovrà essere classificata come grande impresa.
Le dimensioni dell'impresa devono essere calcolate sui soli siti italiani sia dell'impresa sia delle eventuali imprese collegate.
Nel caso in cui una società di servizi energetici rientri nel novero delle grandi imprese, soggette all’obbligo di eseguire una diagnosi energetica, dovrà considerare anche i siti da essa gestiti.
I siti produttivi già in possesso delle diagnosi secondo gli schemi di certificazione ISO 14001, ISO 50001 o EMAS, vanno comunque inseriti nell'elenco dei siti produttivi dell’impresa da sottoporre a diagnosi energetica.
Oltre che i consumi, la diagnosi dovrà tenere in considerazione l’eventuale presenza nel sito di unità di produzione di energia.
Se un’azienda è composta sia da siti industriali sia da terziario, per capire le modalità con cui effettuare la diagnosi energetica bisognerà prendere in considerazione l’attività prevalente svolta dal gruppo.
Se un’impresa prevede di trasferire la propria sede in un altro sito a partire dal 2016, dovrà comunque effettuare la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015.
Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere svolte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici anche se non in possesso delle relative certificazioni rilasciate sotto accreditamento.
Il D.lgs.102/2014 prevede che le imprese energivore adottino in tempi ragionevoli gli interventi che risultino necessari dopo l’esito della diagnosi energetica. Le grandi imprese non sono soggette all’obbligo, anche se la realizzazione degli interventi di efficientamento individuati dalla diagnosi è auspicabile.
Le imprese che non ottemperano agli obblighi sono punite con una multa da 4mila a40mila euro. Se invece la diagnosi non è effettuata in modo conforme alla normativa, è prevista una sanzione da 2mila a 20mila euro.
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