Niente pale nelle zone a rischio idrogeologico, di particolare pregio ambientale o sottoposte a vincolo paesaggistico
01/12/2015 – Le aree siciliane a vulnerabilità ambientale, a rischio idrogeologico, o di particolare pregio ambientale non potranno essere scelte per l’installazione di impianti eolici di potenza superiore a 20 kW.Questo ciò che stabilisce la LR 29/2015 sulla tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche.
Aree a vulnerabilità per impianti eolici
La Legge stabilisce i criteri per individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW.Tra queste vi sono:
- aree che presentano vulnerabilità ambientali, per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico;
- aree caratterizzate da rischio idrogeologico, perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico;
- aree individuate come beni paesaggistici;
- aree di particolare pregio ambientale individuate ad esempio come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), ‘Important Bird Areas’ (IBA) ecc;
- aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni per la valorizzazione della produzione di eccellenza siciliana o della tradizione agricola della regione;
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d’avifauna migratoria o protetta.”
Le aree vulnerabili saranno quindi individuate entro 6 mesi in un decreto del Presidente della Regione.
Nella legge viene specificato che l’individuazione dei siti non idonei serve ad orientare gli operatori del settore e a risparmiare tempo nella realizzazione delle infrastrutture.