e aiuti per chi investe in macchinari http://www.edilportale.com/news/2014/08/normativa/in-vigore-il-decreto-competitivit%C3%A0_40999_15.html
22/08/2014 - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 116/2014, che ha convertito il Decreto Competitività (DL 91/2014). La norma rimodula gli incentivi riconosciuti alle energie rinnovabili, stanzia 350 milioni di euro per l’efficientamento energetico di scuole e università pubbliche e prevede un credito di imposta del 15% per gli investimenti in macchinari nuovi.EFFICIENZA ENERGETICA NELLE SCUOLE E UNIVERSITÀ PUBBLICHE
La legge introduce finanziamenti agevolati, fino a un massimo per incrementare l’efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici. I finanziamenti saranno concessi, fino a un massimo di 350 milioni di euro, attraverso il fondo rotativo “Kyoto” con un tasso di interesse dello 0,25%, cioè la metà di quello previsto per i finanziamenti del fondo Kyoto.
I fondi saranno erogati dopo aver eseguito la diagnosi energetica dell’edificio e aver redatto la certificazione energetica dalla quale deve emergere che è stato ottenuto un miglioramento dell’efficienza energetica di almeno due classi energetiche in tre anni.
In generale, per gli interventi di efficientamento energetico relativi ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento è di dieci anni, mentre l’importo massimo non può superare i 30 mila euro per singolo edificio.
L’importo di ogni intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può superare un milione di euro se i lavori riguardano solo gli impianti e 2 milioni di euro se, oltre agli impianti, si procede alla qualificazione di tutto l’edificio, compreso l’involucro edilizio.
I finanziamenti sono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti tenendo conto dell’ordine cronologico di invio delle domande.
MISURE SPALMA INCENTIVI
Le Pmi saranno agevolate con un taglio alle bollette energetiche. Per contro, per poter attuare questa misura sarà necessario coprire i costi con la rimodulazione degli incentivi riconosciuti agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di un'operazione che colpirà in modo retroattivo anche gli impianti fotovoltaici già funzionanti.
Dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici (GSE) eroga le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici installati e in funzione con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Da gennaio 2015, gli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati e funzionanti, di potenza nominale superiore a 200 kW, sono rimodulati a scelta dell’operatore, che può optare tra queste tre alternative:
1. la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è ricalcolata secondo le percentuali di riduzione indicate nell’allegato 2:
- 12 anni residui > riduzione incentivo pari al 25%
- 13 anni residui > riduzione incentivo pari al 24%
- 14 anni residui > riduzione incentivo pari al 22%
- 15 anni residui > riduzione incentivo pari al 21%
- 16 anni residui > riduzione incentivo pari al 20%
- 17 anni residui > riduzione incentivo pari al 19%
- 18 anni residui > riduzione incentivo pari al 18%
- oltre 19 anni residui > riduzione incentivo pari al 17%
2. l’incentivo è erogato in 20 anni e rimodulato secondo modalità da individuare entro il 1° ottobre 2014 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. I calcoli saranno effettuati simulando l’adesione di tutti gli operatori e ponendosi come obiettivo un risparmio di 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti.
3. La tariffa incentivante è erogata in 20 anni e ridotta, per il periodo residuo di incentivazione, di una percentuale proporzionale alla potenza dell’impianto:
- 6% per gli impianti da 200K w a 500 K w;
- 8% per gli impianti da 500Kw a 900 Kw;
- 10% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 Kw.
Gli operatori devono comunicare la propria scelta al GSE. In caso contrario verrà applicataautomaticamente la terza opzione.
Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012), le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante (calcolata secondo l’art. 5, comma 2, del DM 5 luglio 2012).
Il provvedimento lascia scontenti gli operatori del settore. Assorinnovabili ha scritto alla Commissione Europea chiedendo l'apertura di una procedura di infrazione contro lo Stato Italiano per violazione della Direttiva 2009/28/CE che aveva fissato i target europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili. In una nota diramata prima della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, l'associazione che raggruppa gli operatori del settore ha annunciato che coordinerà i ricorsi delle migliaia di operatori, sia nazionali sia esteri "ingiustamente penalizzati da un provvedimento che modifica unilateralmente e retroattivamente i contratti sottoscritti con il GSE”.
ONERI SULL’ENERGIA CONSUMATA E AUTOPRODOTTA
Per coprire gli oneri del sistema elettrico la legge prevede una maggiorazione delle parti fisse dei corrispettivi pagati per il consumo di energia, equiparando l’energia prelevata dalla rete all’energia autoprodotta, cioè un’energia che non passa dalla rete pubblica, ma da un’infrastruttura privata, che per essere realizzata ha richiesto un investimento a favore della sostenibilità.
Secondo Cogena (associazione che rappresenta le imprese operanti nei settori della costruzione e distribuzione di impianti di cogenerazione e servizi per l'energia) la norma rappresenta “una nuova tassa sull’efficienza energetica, o meglio, un incentivo all’inefficienza”.
CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI
La legge introduce un credito di imposta del 15% per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia.
L’agevolazione è riconosciuta sia alle imprese esistenti sia a quelle costituite dopo l’entrata in vigore della norma (21 agosto 2014).
Non si ha diritto all’incentivo per gli investimenti di importo inferiore a 10 mila euro.
Il credito di imposta sarà ripartito in tre quote annuali e verrà revocato nel caso in cui i beni oggetto dell’investimento siano ceduti prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto o trasferiti fuori dall’Italia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’investimento.
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