lunedì 25 agosto 2014

Cessioni di terreni per impianti fotovoltaici, ecco come tassarle

Cassazione: se il terreno è agricolo si pagano le imposte solo se la cessione è effettuata prima di cinque anni dall’acquisizione

22/08/2014 - Per capire se la cessione del diritto di superficie su un terreno deve essere tassata bisogna considerare il termine quinquennale e non le modalità con cui è stato acquisito il diritto.
Il chiarimento è arrivato dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza 15333/2014 è intervenuta sulle cessioni di terreni agricoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici, contraddicendo quanto previsto dalla circolare 36/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate.
 
La Cassazione ha ricordato che si ha cessione del diritto di superficie quando il proprietario di un suolo permette ad un altro soggetto di costruirci sopra un immobile, come ad esempio u impianto fotovoltaico.
 
La Corte di Cassazione ha aggiunto che la cessione del diritto di superficie è assimilabile alla cessione a titolo oneroso della proprietà piena e che va quindi applicato l’articolo 9 comma 5 del TUIR, Testo unico delle imposizioni sui redditi (DPR 917/1986).
 
Ciò significa che se il terreno è agricolo la cessione del diritto di superficie non è tassabile, a meno che non siano passati meno di cinque anni dal momento dell’acquisizione da parte del proprietario. Al contrario, il corrispettivo per la cessione di un’area fabbricabile costituisce “reddito diverso” ai sensi dell’articolo 67 comma 1 lettera l) del TUIR.
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, anche alla cessione del diritto di superficie bisogna applicare l’articolo 67 comma 1 lettera l) del TUIR, che tassa i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. 
 
Questa interpretazione significherebbe però che la cessione del diritto di superficie dovrebbe essere considerata tassabile anche se avvenuta dopo il termine dei cinque anni o se il terreno è stato acquisito per successione. Un’ipotesi che la Corte di Cassazione ha scartato.

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