Dal Ministero dell’Ambiente una guida sull’iscrizione degli operatori alle Camere di Commercio e sulla redazione delle schede tecniche
Produttori e utilizzatori di materiali classificabili come sottoprodotti, e non come rifiuti, devono iscriversi alla Camera di Commercio. Per i materiali derivanti da un processo produttivo, che possono essere riutilizzati, bisogna inoltre redigere apposite schede tecniche.
La spiegazione arriva dal Ministero dell’Ambiente che, dopo l’entrata in vigore del DM 264/2016, ha chiarito alcuni dubbi sollevati dagli operatori del settore. Sulla normativa ha fatto il punto della situazione anche l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).
Il decreto del Ministero dell'Ambiente si applica a tutti i sottoprodotti, quindi anche alle terre e rocce da scavo estratte dai cantieri durante i lavori edili.
L’articolo 10 del decreto ha infatti previsto l’istituzione, presso le Camere di Commercio, di un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Tutto per creare un “contenitore” dei dati e dei riferimenti degli operatori interessati a cedere o ad utilizzare i sottoprodotti, facilitando lo scambio di questi materiali. L’iscrizione però, secondo il Ministero, non rappresenta un requisito abilitante per produttori o utilizzatori e non influisce in alcun modo sulla qualifica di un materiale come sottoprodotto. Per questo bisogna sempre far riferimento all’articolo 184 bis del Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
In sede di iscrizione, ha aggiunto il Ministero, le camere di Commercio acquisiscono i dati e li riportano negli elenchi, senza svolgere alcuna attività istruttoria.
Si tratta, ha precisato il MinAmbiente, di una formulazione analoga a quella dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, in materia di registro di carico e scarico. Questo significa che per la vidimazione delle schede tecniche dei sottoprodotti possono essere utilizzate le stesse modalità già adottate per i registri relativi alla gestione dei rifiuti. Alla vidimazione dovranno provvedere le Camere di Commercio, senza nessun onere per i privati.
All’interno delle schede tecniche, ha ricordato il Ministero, devono essere riportate le informazioni necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti, le loro caratteristiche e il settore o tipologia di attività nell’ambito della quale possono essere utilizzati, nonché le tempistiche e le modalità per il loro deposito e movimentazione
La spiegazione arriva dal Ministero dell’Ambiente che, dopo l’entrata in vigore del DM 264/2016, ha chiarito alcuni dubbi sollevati dagli operatori del settore. Sulla normativa ha fatto il punto della situazione anche l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).
Il decreto del Ministero dell'Ambiente si applica a tutti i sottoprodotti, quindi anche alle terre e rocce da scavo estratte dai cantieri durante i lavori edili.
Qualifica di rifiuto o sottoprodotto
Come spiegato dall’Ance, il Ministero dell’Ambiente ha fatto subito una precisazione. Lo scopo del DM 264/2016 non è innovare la disciplina sulla gestione dei sottoprodotti, quanto indicare “alcune modalità” per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.L’articolo 10 del decreto ha infatti previsto l’istituzione, presso le Camere di Commercio, di un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Tutto per creare un “contenitore” dei dati e dei riferimenti degli operatori interessati a cedere o ad utilizzare i sottoprodotti, facilitando lo scambio di questi materiali. L’iscrizione però, secondo il Ministero, non rappresenta un requisito abilitante per produttori o utilizzatori e non influisce in alcun modo sulla qualifica di un materiale come sottoprodotto. Per questo bisogna sempre far riferimento all’articolo 184 bis del Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
In sede di iscrizione, ha aggiunto il Ministero, le camere di Commercio acquisiscono i dati e li riportano negli elenchi, senza svolgere alcuna attività istruttoria.
Schede tecniche dei sottoprodotti, vidimazione e contenuti
Il DM 264/2016 ha precisato che le schede tecniche, predisposte dal produttore del sottoprodotto, devono essere numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.Si tratta, ha precisato il MinAmbiente, di una formulazione analoga a quella dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, in materia di registro di carico e scarico. Questo significa che per la vidimazione delle schede tecniche dei sottoprodotti possono essere utilizzate le stesse modalità già adottate per i registri relativi alla gestione dei rifiuti. Alla vidimazione dovranno provvedere le Camere di Commercio, senza nessun onere per i privati.
All’interno delle schede tecniche, ha ricordato il Ministero, devono essere riportate le informazioni necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti, le loro caratteristiche e il settore o tipologia di attività nell’ambito della quale possono essere utilizzati, nonché le tempistiche e le modalità per il loro deposito e movimentazione
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