domenica 12 marzo 2017

regione Lazio normativa urbanistica in zona agricola aggiornata L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38 Norme sul governo del territorio con la legge 12/2016

CAPO II
EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA


Art. 54 (27)
(Trasformazioni urbanistiche in zona agricola)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24 e 2 novembre 2006, n. 14, e successive modifiche, nelle zone agricole è vietata:
a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2; 
b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
c) l’apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2.

2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività: 
a) le attività agricole tradizionali quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l’itticoltura e la silvi-coltura, nonché le ulteriori attività connesse con l’attività agricola nel rispetto della vigente normativa di settore;
b) le seguenti attività integrate e complementari all’attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola: 
1) ricettività e turismo rurale;
2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle attività agricole;
3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall’esercizio delle attività agricole;
4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative;
5) accoglienza ed assistenza degli animali.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera b), localizzate all’interno dell’azienda agricola, sono esercitate previa approvazione del Piano di utilizzazione aziendale (PUA) ai sensi dell’articolo 57 bis.



Art. 55 (28)
(Edificazione in zona agricola)

1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57 bis.

2. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici o volumi con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

3. Gli edifici di cui al comma 2 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione, devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al 15 per cento.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 8, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., ai coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche, e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, così come definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, e a condizione che l’azienda agricola sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolarità delle superfici e degli edifici aziendali in proprietà o in affitto ai sensi della vigente normativa di settore;
b) possesso dei requisiti giuridico amministrativi e del fascicolo aziendale ai sensi della vigente normativa di settore.

5. L’unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10.000 metri quadri. In mancanza dell’individuazione dell’unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30.000 metri quadri. L’azienda agricola, al fine del raggiungimento della superficie del lotto minimo, può essere costituita da più lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d’acqua. Qualora i piani urbanistici comunali, i piani territoriali o la pianificazione di settore prevedano una dimensione del lotto minimo superiore a 30.000 metri quadrati, ai fini del raggiungimento della dimensione del lotto minimo, l’azienda agricola può comprendere anche lotti non contigui purché ricadenti all’interno dello stesso territorio comunale. Per le strutture a scopo abitativo resta fermo quanto previsto all’articolo 57, comma 3.

6. Gli annessi agricoli, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, possono essere realizzati su un lotto minimo non inferiore a 30.000 metri quadri e non devono superare il rapporto di 0,004 metri quadrati per metro quadrato di terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.

7. Nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.

8. Rientrano negli annessi agricoli le strutture necessarie alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, lettera a), quali i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti nonché i locali a servizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e i locali a servizio degli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse di origine agricola. Rientrano, altresì, negli annessi agricoli le strutture necessarie per ospitare le attività di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), esercitate esclusivamente nel rapporto di connessione di cui all’articolo 57 bis.

9. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, gli interventi di nuova edificazione di cui ai commi 6 e 7 sono realizzati detraendo dal dimensionamento derivante dall’applicazione dei rispettivi indici le superfici degli edifici esistenti. Nei lotti che hanno già espresso la propria potenzialità edificatoria non sono consentiti interventi di nuova edificazione.

10. La disciplina di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è estesa ai seguenti interventi: manutenzione del sistema viario aziendale esistente, realizzazione di piste tagliafuoco per la prevenzione degli incendi, applicazione delle tecniche utilizzate per l’impianto o l’espianto delle colture arboree.

11. Le strutture edilizie devono rispettare i caratteri e i materiali propri dell’edificazione rurale tipica dei luoghi. 

12. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, è consentita la realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: approvvigionamento idrico, allaccio delle utenze, smaltimento dei reflui, viabilità di accesso e parcheggi pertinenziali realizzati con materiali compatibili con l’ambiente, applicando tecniche di ingegneria naturalistica.

13. Gli interventi di natura edilizia necessari allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, non sono oggetto di reperimento degli standard urbanistici ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).


Art. 56 (29)
(Insediamenti residenziali estensivi)

1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia. Tali porzioni di territorio devono essere classificate come zone di espansione di cui alla lettera C del decreto del ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e non possono comunque eccedere:
a) il venti per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;
b) il quindici per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti;
c) il cinque per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.

2. L’edificazione nelle zone di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione di un piano di lottizzazione ovvero di un altro strumento attuativo e, salvo quanto più restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a) indice di edificabilità residenziale non superiore a 0,05 metri quadri per metro quadro, fino ad una superficie massima di 500 metri quadri;
b) lotto minimo non inferiore ai 5mila metri quadri;
c) messa a dimora di alberature in ragione di almeno una pianta per ogni 10 metri quadrati di superficie lorda utile fuori terra, con un minimo di almeno quindici piante per lotto.

3. Le zone di cui al comma 1 non possono essere ampliate in sede di variante del PUCG prima che ne sia stato utilizzato almeno l’ottanta per cento della superficie totale.



Art. 57 (30)
(Piani di utilizzazione aziendale)

1. I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l’attuazione dei programmi di sviluppo delle aziende agricole. 

2. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per:
a) la demolizione e ricostruzione anche con sagoma diversa e la delocalizzazione all’interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l’obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d’uso esistenti;
b) la deroga all’altezza degli annessi agricoli di cui all’articolo 55, comma 7[ndr comma 6], esclusivamente per comprovate esigenze tecniche;
c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli di cui all’articolo 55, comma 7[ndr comma 6] e comunque nel rispetto dell’unità minima aziendale;
d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all’articolo 55, comma 7 [ndr comma 6] e comunque nel rispetto delle dimensioni del lotto minimo, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all’articolo 54, comma 2, lettera a);
e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo.

3. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri di superficie. La realizzazione delle strutture adibite a scopo abitativo di cui al primo periodo, fatto salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, è consentita su un lotto minimo, come definito dall’articolo 55, comma 5, comunque non inferiore a 30.000 metri quadri. I parametri di cui al presente comma non possono essere in nessun caso derogati.

4. Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali. Ulteriori elaborati tecnico-progettuali sono sottoscritti da tecnici professionisti debitamente abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali. 

5. Il PUA contiene:
a) la descrizione dello stato attuale dell’azienda agricola nelle sue componenti produttive, edilizie e infrastrutturali;
b) la descrizione degli eventuali interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole con particolare riferimento alle linee di sviluppo dell’azienda; 
c) la descrizione dei fabbricati esistenti e l’individuazione dei fabbricati presenti nell’azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma di sviluppo aziendale;
d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi e di quelli infrastrutturali previsti nonché di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

6. Il PUA è sottoposto al preventivo parere di una commissione, denominata “Commissione agraria”, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo. La Commissione agraria dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. La Commissione agraria si esprime in merito: 
a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi;
b) alla verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore; 
d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente;
e) alla verifica delle caratteristiche dell’azienda agricola;
f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze dell’azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni dell’azienda stessa;
g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli effetti.

7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e), il PUA è approvato dalla struttura tecnica comunale competente. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera d), il PUA è approvato con deliberazione del consiglio comunale. I comuni nei propri strumenti urbanistici possono prevedere per la nuova edificazione di annessi agricoli da realizzare previa approvazione di un PUA indici fondiari fino ad un massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadro di terreno; in tal caso il relativo PUA è approvato dalla struttura tecnica comunale competente.

8. Il PUA è rilasciato dalla struttura tecnica comunale competente all’esito di una conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e si realizza tramite atto d’obbligo o convenzione che, oltre a quanto previsto dall'articolo 76, stabilisce in particolare l’obbligo per il richiedente di: 
a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
b) non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 54, comma 2; 
c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni; 
d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo.

9. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 8, lettere b) e c), è trascritto a cura e a carico del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

10. In ogni caso la perdita delle qualifiche prevista dall’articolo 57, comma 1, all’atto del fine lavori e alla conclusione del procedimento di presentazione della SCIA amministrativa per l’inizio attività, salvo il verificarsi di una delle cause di forza maggiore come definite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e successive modifiche, comporta che le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche.


Art. 57 bis (31)
(PUA per le attività integrate e complementari)

1. Le attività integrate e complementari di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), possono essere introdotte e svolte all’interno dell’azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali previa approvazione di un PUA ai sensi dell’articolo 57, comma 1, con le seguenti prescrizioni e integrazioni:
a) il PUA è integrato con il programma di connessione e con la documentazione di cui al regolamento regionale di cui al comma 12;
b) la Commissione agraria di cui all’articolo 57, comma 5, verificato il prioritario recupero delle strutture esistenti, si esprime altresì in merito alla compatibilità con la destinazione agricola della zona degli interventi proposti, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e architettoniche nonché delle infrastrutture correlate;
c) il PUA per lo svolgimento delle attività integrate e complementari è approvato dalla struttura tecnica comunale competente.

2. Le attività integrate e complementari cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), possono essere svolte anche da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 57, comma 1; in tal caso devono essere svolte in regime di connessione con l’attività agricola. Nell’ambito del regime di connessione gli imprenditori agricoli sono denominati “soggetti agricoli” e gli imprenditori non agricoli che esercitano le attività integrate e complementari sono denominati “soggetti connessi”. Il regime di connessione è disciplinato dal regolamento regionale di cui al comma 12 e deve avere una durata non inferiore ai dodici anni.

3. La superficie di terreno destinata alle attività agricole non può essere in nessun caso inferiore al 90 per cento dell’intera superficie aziendale; la superficie di terreno destinata alle attività integrate e complementari di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), non può comunque essere maggiore di 30 ettari. 

4. L’introduzione e lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), è consentita esclusivamente:
a) nei manufatti esistenti, che possono essere a tal fine rifunzionalizzati, anche mediante la demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, nonché la delocalizzazione all’interno dell’azienda agricola;
b) negli annessi agricoli di nuova edificazione nella misura massima del 50 per cento delle volumetrie assentite ai sensi dell’articolo 55, comma 7 [ndr comma 6]

5. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera d), successivamente all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 12 non possono essere in nessun caso destinati all’introduzione e allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b).

6. Gli edifici destinati alle attività di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), mantengono la destinazione d’uso rurale anche successivamente alla fine del regime di connessione.

7. La realizzazione di manufatti funzionali alle attività terapeutico–riabilitative di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), numero 4) è in ogni caso subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

8. A fini conoscitivi, promozionali e di controllo è istituito presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura l'“Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l’esercizio delle attività rurali integrate e complementari” nel quale sono registrati gli imprenditori e le attività coinvolte nel regime di connessione. I dati per l'iscrizione all’Elenco e per la registrazione delle eventuali variazioni al regime di connessione sono forniti dall’amministrazione comunale. La direzione regionale competente in materia di agricoltura effettua l’iscrizione all'Elenco dei soggetti coinvolti nel regime di connessione, esegue i controlli amministrativi sull'attuazione e lo svolgimento del regime di connessione e provvede all’accertamento e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Le sanzioni, proporzionate alla gravità della violazione di cui al comma 10, sono determinate per un importo non inferiore a 200 euro e non superiore a 5.000 euro ed applicate dai comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), in qualità di autorità amministrativa competente ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

9. Le amministrazioni comunali trasmettono alla direzione regionale competente in materia di agricoltura i PUA entro tre mesi dalla approvazione effettuata ai sensi degli articoli 57 e 57bis. Presso la direzione regionale è istituito il registro dei PUA che viene aggiornato trimestralmente. La direzione regionale elabora, con cadenza annuale, una relazione sulle edificazioni in zona agricola e la trasmette alle commissioni consiliari competenti in materia di urbanistica ed agricoltura. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le caratteristiche e le modalità di redazione della relazione.

10. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate per la violazione degli obblighi relativi a:
a) contenuti tecnici del regime di connessione;
b) natura delle connessioni tra le attività;
c) tempistica relativa ai termini di connessione;
d) permanenza degli elementi del regime di connessione.

11. In ogni caso ai fini sanzionatori la perdita delle qualifiche prevista dall’articolo 57, comma 1, salvo il verificarsi di una delle cause di forza maggiore come definite all’articolo 2 del regolamento (CE) 1306/2013, determina la decadenza del regime di connessione e l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 8.

12. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo, la Giunta regionale approva un regolamento ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, finalizzato a stabilire:
a) le modalità di introduzione, svolgimento e controllo delle attività integrate e complementari;
b) le condizioni per la costituzione e per la permanenza del regime di connessione tra attività agricola e attività integrate e complementari, nonché le conseguenze del venir meno del regime di connessione;
c) le modalità per la gestione dell’Elenco di cui al comma 8 e delle relative attività di controllo;
d) le forme di tutela per l’amministrazione in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e dal regolamento; 
e) i casi in cui la decadenza del regime di connessione comporta che le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della l.r. 15/2008;
f) l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 8, proporzionate alla gravità delle violazioni di cui al comma 10.

13. Gli edifici realizzati o rifunzionalizzati ai fini dell’inserimento delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), in violazione dei commi 3, 4 e 5 sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della l.r. 15/2008.

14. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma 12, si applica in quanto compatibile il regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche).


Art. 58
(Vincolo di inedificabilità)

1. All’atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 55, 56, 57 e 57 bis, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell’edificio per cui si è richiesta la concessione. (32)


2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell’articolo 55. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

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