domenica 12 marzo 2017

la regione Lazio vende i terreni occupati, legge 12 del 2016

Art. 17
(Disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistico-ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e successive modifiche)

1. La Regione provvede alla legittimazione delle occupazioni senza titolo o con titolo non valido dei terreni di proprietà collettiva appartenenti ai comuni, alle amministrazioni separate di beni di proprietà collettiva frazionali, alle università agrarie e alle associazioni agrarie, di seguito denominati enti gestori, ove ricorra congiuntamente, nel rispetto delle disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), quanto stabilito dal presente articolo.
2. Il procedimento amministrativo di legittimazione avviene d’ufficio nell’ambito delle operazioni di accertamento demaniale, qualora gli enti gestori siano in possesso di atti e documenti dai quali risulti l’appartenenza al patrimonio civico dei terreni di cui al comma 1.
3. Il terreno oggetto di legittimazione non può essere oggetto di destinazione edificatoria e deve essere mantenuto nella piena proprietà del beneficiario e dei suoi eredi per dieci anni dalla data del provvedimento regionale di cui al comma 9.
4. Gli aventi diritto di uso civico, che hanno usufruito del provvedimento di affrancazione del canone enfiteutico, qualora abbiano alienato il terreno successivamente al termine previsto dalla presente legge, non possono più accedere a concessione di terreni da parte degli enti gestori.
5. Costituiscono condizioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1:
a) l’occupazione che duri da oltre dieci anni;
b) che sul terreno siano state apportate migliorie agricole sostanziali e permanenti in ragione dell’estensione del fondo;
c) che la zona occupata non interrompa la continuità del demanio civico.
6. Costituiscono elementi ostativi al rilascio del provvedimento di legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1:
a) la presenza di fabbricati non aventi caratteristiche di ruralità o oggetto di abusivismo edilizio; 
b) la natura edificatoria dei suoli;
c) elementi di interesse pubblico.
7. La Regione, in assenza delle condizioni previste dal presente articolo, adotta un provvedimento di reintegra demaniale dei terreni di cui al comma 1, accertando anche la misura dei frutti indebitamente percepiti.
8. Le operazioni di verifica e di accertamento concernenti i terreni di proprietà collettiva sono svolte dai soggetti iscritti all’albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici), scelti secondo le procedure in essa indicate. 
9. Alla legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1 provvede la Regione attraverso l’adozione, da parte del direttore regionale competente in materia di usi civici, di apposita determinazione.
10. L’ente titolare dei diritti civici provvede, con spese a carico del privato, alla registrazione e trascrizione della determinazione dirigenziale di cui al comma 9, presso i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
11. Per le legittimazioni dei terreni di cui al comma 1, aventi natura agricola, la base di riferimento per la determinazione del valore dei suoli è quella fissata nei valori agricoli medi (VAM), in relazione alla coltura in atto, annualmente pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, distinti per regione agraria. Nel caso in cui il VAM per la qualità colturale interessata non risulti determinato per la regione agraria nella quale è inserito il comune ove sono ubicati i suoli, si ricorre, in via analogica, al valore indicato per la regione agraria le cui caratteristiche geo-agronomiche più si avvicinano a quelle della zona di appartenenza.
12. Il canone annuo di natura enfiteutica è aumentato di dieci annualità di interessi qualora l’occupatore non abbia corrisposto alcun canone all’ente gestore. Ai soggetti beneficiari del provvedimento di legittimazione che rivestano la qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, il canone di natura enfiteutica è ridotto del 30 per cento. Su richiesta dei beneficiari il canone può essere affrancato contestualmente all’adozione del provvedimento regionale. Per le legittimazioni dei terreni cui al comma 1, aventi natura agricola, il valore dei suoli è determinato da una perizia demaniale sulla base dei VAM, detratte le migliorie apportate. In relazione alle specifiche caratteristiche del fondo, il perito può aumentare o diminuire del 20 per cento il valore, sulla base di motivazioni tecniche adeguatamente descritte e motivate.
13. I terreni agricoli legittimati e/o affrancati non possono essere oggetto di cambio di destinazione d’uso.
14. In caso di affrancazione, i canoni imposti con i provvedimenti adottati dalla Regione sono affrancati dagli enti titolari dei diritti civici mediante capitalizzazione al saggio di interesse legale determinato al momento della legittimazione.
15. I corrispettivi derivanti dalle affrancazioni dei canoni di natura enfiteutica stabiliti con i provvedimenti di legittimazione sono impiegati come segue:
a) 50 per cento obbligatoriamente per l’acquisizione di terreni di proprietà collettiva, di valore pari o superiore ai valori dei terreni affrancati;
b) 50 per cento secondo il seguente ordine di priorità:
1) realizzazione e finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse per la collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale;
2) accertamenti e verifiche demaniali;
3) rimboschimento delle aree degradate e di aree oggetto di incendi boschivi.
16. I corrispettivi di cui al comma 15 sono versati, dagli enti interessati, presso uno specifico fondo fruttifero a specifica destinazione della propria tesoreria. Per l’utilizzo e lo svincolo di dette somme l’ente titolare dei diritti civici è autorizzato dalla Regione, previa richiesta con deliberazione motivata da parte del competente organo dell’ente. È fatto divieto di utilizzo dei corrispettivi di cui al comma 15 ai fini di investimento in titoli speculativi, azioni o strumenti finanziari derivati.
17. All’articolo 8 della l.r. 1/1986 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 6:
1) dopo le parole: “acquisto di un terreno” sono inserite le seguenti: “o di un immobile”;
2) le parole da: “, e si tratti” fino a: “o da eseguire” sono soppresse;
3) dopo le parole: “del valore del terreno” sono aggiunte le seguenti: “ulteriormente ridotto ad 1/3”;
b) al comma 7 bis:
1) le parole: “al 45 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “all’80 per cento”;
2) le parole: “superi i” sono sostituite dalle parole “sviluppi più di”;
3) dopo le parole: “450 metri cubi.” sono aggiunte le seguenti: “La predetta riduzione si applica, altresì, a coloro che rientrano nell’ipotesi di cui al comma 6.”.
18. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 ter della l.r.1/1986 è aggiunto, il seguente: 
“2 bis. Le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e regionale ad esclusione degli impianti di lavorazione, stoccaggio e trasformazione di rifiuti, impianti industriali di produzione energetica e cave da autorizzare, non rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 8, comma 4, ferme restando le ulteriori autorizzazioni richieste ai sensi della normativa vigente.”.
19. Il comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 1/1986 è sostituito dal seguente:
“8. A richiesta dell’interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in dieci annualità con l’applicazione dell’interesse annuo al tasso legale vigente.”.
20. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 12 aprile 2007, n. 6 (Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico-ambientale e per il risanamento igienico-sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia), le disponibilità degli eventuali ribassi d’asta possono essere riprogrammate e destinate a nuove opere in deroga a quanto previsto dall’articolo 93, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge. 


Art. 18
(Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del regolamento di cui al comma 2, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, individua l’elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, da locare con le modalità e le agevolazioni previste dall’articolo 66, commi 2 e 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) favorire, su istanza degli affittuari o loro aventi causa, il rinnovo, previo censimento, dei contratti di affitto di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio proindiviso delle aziende unità sanitarie locali, ivi compresi quelli rinnovati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 1997, n. 6796 con l’applicazione di quanto previsto ai commi 2 e 3, del medesimo articolo 17. Al fine di favorire il consolidamento delle aziende agricole esistenti, la scadenza dei contratti, rinnovati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 5 della l.r. 29/2003, è fissata al 10 novembre 2037 e per il periodo intercorrente tra il 10 novembre 2022 e al 10 novembre 2037 il canone sarà aggiornato annualmente in base agli indici dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento all’anno precedente;
b) garantire il diritto al rinnovo dei contratti di locazione agricoli tuttora vigenti, la cui durata, dal momento della data di entrata in vigore della presente legge sino alla loro scadenza, sia inferiore a sette anni;
c) favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile attraverso le operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura);
d) determinare il relativo canone sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
e) assicurare che una quota minima del 55 per cento dei terreni non oggetto di rinnovo di cui alla lettera a) sia destinata alla locazione in favore di giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età ovvero che, individualmente o in forma associata, intendano costituire o avviare un’impresa e che si impegnino a regolarizzare l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto e ad ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale nei successivi trentasei mesi;
f) promuovere l’orticoltura sociale con le seguenti modalità:
1) selezionare aree idonee, secondo parametri quali la vicinanza con zone urbanizzate, la reperibilità di risorse idriche per l’irrigazione, la qualità pedologica e quanti altri parametri fossero ritenuti rilevanti;
2) sollecitare gli enti locali di pertinenza a dotarsi di un regolamento per l’orticoltura urbana, eventualmente adattando al proprio caso quelli già esistenti anche nella Regione;
3) indire bandi di concessione, a singoli od a gruppi costituiti, secondo quanto avranno stabilito nel proprio regolamento;
4) promuovere la costituzione di associazioni tra gli assegnatari, qualora si fosse optato per la concessione ai singoli aspiranti ortisti;
5) configurare con le associazioni costituite degli accordi di gestione che includano la produzione di servizi socio-culturali ed ambientali d’interesse per la collettività;
6) assistere, tecnicamente, e, dove possibile, finanziariamente, i soggetti costituiti nel sistemare le aree concesse per costruire i relativi “parchi ad orti”;
7) controllare che i soggetti costituiti assegnatari gestiscano i “parchi ad orti” coniugando l’interesse dei soci ortisti con l’interesse pubblico dell’aumento dell’offerta di verde attrezzato e di servizi socio-culturali ed ambientali compatibili;
8) promuovere servizi di multifunzionalità compatibile, anche ai fini dell’auto sostentamento delle associazioni.
3. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo e favorire lo sviluppo dell’agricoltura anche attraverso la crescita dimensionale delle imprese agricole, la Regione individua i terreni agricoli o a vocazione agricola in propria disponibilità non utilizzabili per altre finalità istituzionali e li inserisce all’interno di un elenco denominato “banca della terra”.


Art. 19
(Disposizioni in materia di beni immobili regionali. Modifica alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativa all’alienazione dei “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito”)

1. La stipula dei contratti di locazione ad uso non abitativo di cui all’articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) e successive modifiche, ovvero il rilascio dei provvedimenti di concessione per uso non abitativo di cui all’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 “Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25”) e successive modifiche, nei confronti degli occupanti senza titolo di beni immobili acquisiti al patrimonio regionale con legge statale o regionale, sono subordinati alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi mediante la corresponsione di un indennizzo calcolato in base al canone ricognitorio determinato dalla Giunta regionale ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 52 della l.r. 9/2005 e dell’articolo 20 della l.r. 4/2006, ferme rimanendo acquisite al bilancio regionale le somme già corrisposte a qualsiasi titolo per importo superiore a quello determinato con i criteri previsti dal presente articolo.
2. Nella determinazione dei canoni di concessione o di locazione in misura ricognitoria sono assicurati i principi di parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. A tal fine, la Giunta regionale adotta metodi di stima automatici del valore di mercato, basati su coefficienti di aggiornamento dei valori catastali, oppure desunti da rilevazioni di tipo statistico del mercato immobiliare da parte dell’Agenzia delle entrate. 
3. Ai fini della conservazione e manutenzione degli immobili di sua proprietà, la Regione individua quali siano quelli di particolare interesse storico, artistico e culturale, tali da identificare l’entità territoriale e può concedere detti beni immobili a canone figurativo, in ragione dei costi di manutenzione e conservazione, ad enti locali, università pubbliche e fondazioni, per attività di elevato spessore culturale, scientifico e di formazione professionale.
4. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano alle aziende agricole.
5. La direzione regionale competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, predispone e pubblica sul sito della Regione l’elenco degli immobili regionali occupati a qualsiasi titolo da associazioni, enti ed altre persone giuridiche, completo dei canoni applicati e di eventuali morosità. La pubblicazione viene effettuata con accorgimenti idonei ad evitare la diffusione di dati di persone fisiche, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche. In ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipulazione di contratti di locazioni di immobili regionali da parte dei soggetti di cui al presente comma e in sede di rinnovo dei medesimi contratti, il preventivo rilascio da parte degli anzidetti soggetti conduttori di apposita liberatoria in favore della Regione alla pubblicazione dei dati di cui sopra, è condizione essenziale per la stipula e il rinnovo dei predetti contratti.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 concernenti il rilascio dei provvedimenti di concessione di cui all’articolo 20 della l.r. 4/2006 possono applicarsi, previa emanazione di apposite linee guida da parte della Regione, anche con riferimento ai beni immobili di proprietà delle aziende sanitarie locali.
7. La disciplina prevista dall’articolo 8, commi 2 e 4, della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche, si estende agli occupatori dei terreni già edificati appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche non gravati da vincoli di uso civico. 
8. La Regione, con deliberazione da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2016, provvede all’alienazione del patrimonio immobiliare della ex Opera nazionale combattenti (ONC) previa adozione, con il parere della commissione consiliare competente, di un regolamento regionale che si ispira ai seguenti principi: 
a) diritto di prelazione a favore dei soggetti che occupino l’immobile alla data del 31 luglio 2016;
b) in assenza dei soggetti di cui alla lettera a), l’alienazione avviene previo bando ad evidenza pubblica che garantisca, a parità di requisiti, precedenza agli enti locali che ne facciano richiesta e siano presenti sul territorio in cui ha sede l’immobile da alienare. 
9. Anche in relazione al processo di fusione delle aziende sanitarie locali di cui all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), gli immobili appartenenti agli enti strumentali di cui all’articolo 11 ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), alle società di cui all’articolo 11 quater del d.lgs. 118/2011, ed alle aziende ed istituti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del citato d.lgs. 118/2011 che risultino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non utilizzati a fini sanitari, sono trasferiti in proprietà alla Regione. Il trasferimento decorre, agli effetti giuridici, dalla data di adozione della deliberazione di inserimento del bene nell’inventario dei beni immobili regionali; l’immissione della Regione nel possesso è effettuata con apposito verbale di consegna.
10. Dopo il comma 92 dell’articolo 2 della l.r. 7/2014, relativo a disposizioni per l’alienazione dei “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito” ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio, è inserito il seguente: 
“92 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 92, l’azienda sanitaria locale Roma 2 (ASL Roma 2) è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ad alienare i terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito, di seguito denominati Area Zona O, ricadenti nel comune di Roma.”.

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