martedì 14 marzo 2017

Responsabilità solidale negli appalti, il 28 maggio il referendum per ripristinarla

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/03/appalti/responsabilit%C3%A0-solidale-negli-appalti-il-28-maggio-il-referendum-per-ripristinarla_56994_51.html

Il quesito chiede di ristabilire un’uguale responsabilità tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili

Abrogare le norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti ripristinando totalmente l’uguale impegno tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili.
 
Questo ciò che prevede il referendum popolare relativo alla “abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” che si svolgerà domenica 28 maggio 2017, come stabilito dal Consiglio dei Ministri di ieri.
 

Responsabilità solidale: il quesito referendario

Il quesito chiede di ristabilire un’uguale responsabilità (responsabilità solidale), tra committente e appaltatore nei confronti dei lavoratori edili. Se il referendum verrà approvato il committente sarà chiamato a rispondere per eventuali violazioni compiute dall’impresa appaltatrice nei confronti del lavoratore. Di conseguenza, l’azienda che appalta sarà tenuta a esercitare un controllo più rigoroso su quella a cui affida un appalto.
 
Secondo la Cgil, che ha proposto il referendum, ripristinare la responsabilità solidale significa “impedire che ci siano differenze di trattamento tra chi lavora nell’azienda committente e chi in un’azienda appaltatrice o in un’azienda in sub-appalto, riaffermando il principio che chi opera nel sistema degli appalti deve vedersi garantiti gli stessi diritti e le stesse tutele”.
 
In questo modo sarà possibile “difendere i diritti di coloro che sono coinvolti nei processi di esternalizzazione di fronte ai frequenti fallimenti delle imprese in sub appalto e in sub fornitura, spesso accompagnati dalla loro irreperibilità dopo la cessazione dell’attività lavorativa e contrastare le pratiche di concorrenza sleale”.
 

Responsabilità solidale: come funziona oggi

Alcuni interventi legislativi (Dlgs 276/2003hanno da un lato disciplinato la facoltà per la contrattazione collettiva nazionale di derogare alle previsioni normative in materia di solidarietà, dall’altro previsto un meccanismo processuale che consente al committente di invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e cioè di pretendere che il creditore (lavoratore o ente previdenziale) per ottenere soddisfazione del proprio credito debba aggredire preventivamente il patrimonio del debitore principale (appaltatore o subappaltatore), e solo ove questo risulti incapiente possa aggredire il patrimonio del committente.
 
Il quesito referendario, infatti, chiede proprio di abrogare queste due norme, recitando: “Volete voi l’abrogazione dell’art. 29 del Dlgs 276/2003, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/2003”, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.”
 
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