Tar Trento: gli altri condòmini possono protestare solo se l’opera implica pericolo statico o limita l’aria e la luce ai piani inferiori
Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio o del lastrico solare ha il diritto di sopraelevare a meno che l’opera realizzata non abbia un impatto negativo sulla sicurezza statica o limiti l’aria e la luce ai piani sottostanti.
È la conclusione cui è arrivato il Tar Trento con la sentenza 45/2017.
Nel caso preso in esame, il proprietario dell’ultimo piano aveva presentato domanda di sopraelevazione. Il Comune aveva sospeso la valutazione della pratica sostenendo che fosse necessario il consenso degli altri condòmini ai sensi dell’articolo 1120 del Codice Civile.
I giudici hanno spiegato che, in base all’articolo 1127 del Codice Civile, il diritto di sopraelevare spetta sempre al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, o al proprietario esclusivo del lastico solare, e non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condòmini.
Gli unici limiti al diritto di sopraelevazione, ha aggiunto il Tribunale, attengono al “profilo statico e a ragioni di ordine architettonico o di notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti”.
L’articolo 1120 del Codice Civile, hanno precisato i giudici, si riferisce invece alle modifiche delle parti comuni che comportano una trasformazione che “eccede il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento della cosa” tale da incidere sull’interesse di tutti i condòmini.
Per questi motivi, il Tar ha dato ragione al proprietario dell’ultimo piano sbloccando la sua pratica di sopraelevazione.
È la conclusione cui è arrivato il Tar Trento con la sentenza 45/2017.
Nel caso preso in esame, il proprietario dell’ultimo piano aveva presentato domanda di sopraelevazione. Il Comune aveva sospeso la valutazione della pratica sostenendo che fosse necessario il consenso degli altri condòmini ai sensi dell’articolo 1120 del Codice Civile.
I giudici hanno spiegato che, in base all’articolo 1127 del Codice Civile, il diritto di sopraelevare spetta sempre al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, o al proprietario esclusivo del lastico solare, e non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condòmini.
Gli unici limiti al diritto di sopraelevazione, ha aggiunto il Tribunale, attengono al “profilo statico e a ragioni di ordine architettonico o di notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti”.
L’articolo 1120 del Codice Civile, hanno precisato i giudici, si riferisce invece alle modifiche delle parti comuni che comportano una trasformazione che “eccede il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento della cosa” tale da incidere sull’interesse di tutti i condòmini.
Per questi motivi, il Tar ha dato ragione al proprietario dell’ultimo piano sbloccando la sua pratica di sopraelevazione.
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