CdS: necessario il permesso di costruire nel caso in cui sia fruibile e aumenti, anche di poco, la superficie dell’immobile
Non sono necessarie autorizzazioni per realizzare un soppalco destinato a ripostiglio. Al contrario, se il soppalco incrementa la superficie dell’immobile e può essere utilizzato per soggiornarvi, va sempre richiesto il permesso di costruire. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 985/2017.
I giudici hanno spiegato che la disciplina edilizia del soppalco, cioè dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, non è univoca, ma va valutata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto.
Se il soppalco ha dimensioni rilevanti e comporta la ristrutturazione dell’immobile, con incremento delle superfici e del carico urbanistico, bisogna richiedere il permesso di costruire. Questo avviene, in sostanza, quando il soppalco può essere utilizzato come stanza di soggiorno.
Se, al contrario, può essere classificato come intervento edilizio minore, il permesso di costruire non è richiesto. Questa condizione si verifica ad esempio quando il soppalco realizza uno spazio chiuso e con un’altezza interna idonea a renderlo utilizzabile come ripostiglio, ma non fruibile dalle persone.
Nel caso preso in esame, il proprietario di un appartamento aveva realizzato un soppalco composto da una struttura di putrelle in ferro orizzontali e verticali, disposte in modo da formare una “L” della superficie di circa 24,80 mq all’interno di un locale più ampio.
La struttura del soppalco poggiava per circa 20 mq su una pedana in muratura di circa 0,40 metri di altezza, aveva un distacco di metri 1,88 e un’altezza interna praticabile di circa 1,45 metri. La parte restante, di circa 4,80 mq, poggiava sul piano di calpestio ed aveva un distacco di 2,10 metri.
Dal momento che il soppalco, realizzato senza permessi, per le sue dimensioni poteva essere utilizzato solo come ripostiglio, i giudici non lo hanno considerato abusivo e hanno consentito al proprietario di mantenerlo intatto.
I giudici hanno spiegato che la disciplina edilizia del soppalco, cioè dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, non è univoca, ma va valutata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto.
Se il soppalco ha dimensioni rilevanti e comporta la ristrutturazione dell’immobile, con incremento delle superfici e del carico urbanistico, bisogna richiedere il permesso di costruire. Questo avviene, in sostanza, quando il soppalco può essere utilizzato come stanza di soggiorno.
Se, al contrario, può essere classificato come intervento edilizio minore, il permesso di costruire non è richiesto. Questa condizione si verifica ad esempio quando il soppalco realizza uno spazio chiuso e con un’altezza interna idonea a renderlo utilizzabile come ripostiglio, ma non fruibile dalle persone.
Nel caso preso in esame, il proprietario di un appartamento aveva realizzato un soppalco composto da una struttura di putrelle in ferro orizzontali e verticali, disposte in modo da formare una “L” della superficie di circa 24,80 mq all’interno di un locale più ampio.
La struttura del soppalco poggiava per circa 20 mq su una pedana in muratura di circa 0,40 metri di altezza, aveva un distacco di metri 1,88 e un’altezza interna praticabile di circa 1,45 metri. La parte restante, di circa 4,80 mq, poggiava sul piano di calpestio ed aveva un distacco di 2,10 metri.
Dal momento che il soppalco, realizzato senza permessi, per le sue dimensioni poteva essere utilizzato solo come ripostiglio, i giudici non lo hanno considerato abusivo e hanno consentito al proprietario di mantenerlo intatto.
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