giovedì 30 marzo 2017

Se l’edificio crolla, il progettista è responsabile?

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2017/03/normativa/se-l-edificio-crolla-il-progettista-%C3%A8-responsabile_57331_15.html

Cassazione: no, se ha rispettato le norme vigenti all’epoca della progettazione e della costruzione

Un progettista è colpevole del crollo di un’opera solo se non ha rispettato le norme tecniche vigenti al momento della progettazione dell’intervento. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza 15138/2017, depositata nei giorni scorsi.
 
I giudici si sono pronunciati sul caso di un crollo che ha coinvolto un edificio realizzato tra il 1961 e il 1962, sul quale tra il 1964 e il 1965 erano stati effettuati l’ampliamento del piano terra e la sopraelevazione di due piani.
 

Aumento dei carichi e crolli

Le perizie, realizzate dopo il crollo avvenuto nel 2004, avevano stabilito che il collasso era stato determinato dal cedimento di un setto murario situato al piano terra. Il setto murario, inizialmente realizzato come struttura portante di un fabbricato ad un piano, era stato trasformato in “muro di spina”, con funzione portante rispetto a un fabbricato notevolmente diverso e di maggiori dimensioni.
 
Questo, secondo il perito del Tribunale, aveva comportato una sollecitazione eccessiva, tale da accrescere il carico sul muro in misura cinque volte maggiore rispetto a quella consentita dalla normativa e da determinare il crollo a quarant’anni di distanza dall’esecuzione dei lavori.
 

Contano le Norme Tecniche vigenti al momento della progettazione

In primo grado il progettista era stato condannato al risarcimento dei danni, ma i giudici della Cassazione hanno ribaltato la situazione.
 
Come osservato nella sentenza, la perizia era stata svolta nel 2004 utilizzando le tabelle di carico delle Norme Tecniche contenute nel DM 20 novembre 1987. I lavori erano stati però svolti negli anni Sessanta, quando queste norme ancora non esistevano.
 
I giudici hanno quindi assolto il progettista dal momento che i nuovi carichi determinati dagli interventi non avevano violato le norme vigenti al momento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
 
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