Cassazione: l’abbattimento è una sanzione che interessa tutti i titolari di un diritto reale sull'area occupata dall'opera abusiva
L’ordine di demolizione, conseguente all’accertamento di un abuso edilizio, produce effetti, oltre che sull’esecutore, anche su tutti i soggetti titolari di diritti reali sull’area o sul bene, anche se estranei all’abuso.
Ad affermarlo la Corte di Cassazione con la sentenza 7943/2017.
Successivamente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto la richiesta di estinzione dell’ordine di demolizione presentata dai comproprietari del terreno, evidenziando la legittimità dell’emissione dell’ordine di demolizione, in quanto sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio, da applicare anche nei confronti dei proprietari del bene, anche se estranei alla commissione del reato.
Contro l’ordinanza di demolizione i comproprietari dell’area hanno presentato ricorso in Corte di Cassazione sottolineando la loro estraneità alla commissione del reato dell’abuso edilizio e al fabbricato abusivo oggetto dell’ordine di demolizione.
La Cassazione ha affermato che “la prescrizione di demolizione del fabbricato abusivo non interessa solo l'autore del reato, ma anche tutti coloro i quali sono titolari di un diritto reale (proprietà, superficie, usufrutto, ecc.) sull'area di sedime occupata dall'opera abusiva”, a prescindere dalla circostanza che siano o meno committenti o esecutori materiali del manufatto irregolare.
Nel motivare la propria decisione, la Corte di Cassazione ha sottolineato inoltre che, non essendo stato approvato lo strumento urbanistico generale che legittimerebbe l’edificabilità dei manufatti oggetto dell’ordine di ripristino, non vi sono i presupposti per revocare o per sospendere l’ordine di demolizione.
Ad affermarlo la Corte di Cassazione con la sentenza 7943/2017.
Demolizione di opere abusive: il caso
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva impartito l’ordine di demolizione di un fabbricato di tre piani fuori terra, con strutture portanti in cemento armato, pilastri, travi e un solaio in laterocemento, costruito in assenza di permesso di costruire, di cui era stata accertata la realizzazione abusiva.Successivamente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto la richiesta di estinzione dell’ordine di demolizione presentata dai comproprietari del terreno, evidenziando la legittimità dell’emissione dell’ordine di demolizione, in quanto sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio, da applicare anche nei confronti dei proprietari del bene, anche se estranei alla commissione del reato.
Contro l’ordinanza di demolizione i comproprietari dell’area hanno presentato ricorso in Corte di Cassazione sottolineando la loro estraneità alla commissione del reato dell’abuso edilizio e al fabbricato abusivo oggetto dell’ordine di demolizione.
Abusi edilizi: la demolizione riguarda tutti i titolari
Tale ricorso è stato respinto dalla Corte di Cassazione sostenendo che “l’ordine di demolizione rappresenta una sanzione amministrativa da eseguire nei confronti di tutti i soggetti in rapporto con il bene e che vantano su di esso un diritto reale di godimento, anche se estranei alla commissione del reato”.La Cassazione ha affermato che “la prescrizione di demolizione del fabbricato abusivo non interessa solo l'autore del reato, ma anche tutti coloro i quali sono titolari di un diritto reale (proprietà, superficie, usufrutto, ecc.) sull'area di sedime occupata dall'opera abusiva”, a prescindere dalla circostanza che siano o meno committenti o esecutori materiali del manufatto irregolare.
Nel motivare la propria decisione, la Corte di Cassazione ha sottolineato inoltre che, non essendo stato approvato lo strumento urbanistico generale che legittimerebbe l’edificabilità dei manufatti oggetto dell’ordine di ripristino, non vi sono i presupposti per revocare o per sospendere l’ordine di demolizione.
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