domenica 17 luglio 2016

Terre da scavo, ok al decreto: per l’amianto confermati i vecchi limiti

http://www.edilportale.com/news/2016/07/normativa/terre-da-scavo-ok-al-decreto-per-l-amianto-confermati-i-vecchi-limiti_53059_15.html
di Paola Mammarella

La soglia consentita per il riutilizzo resta 1000 mg/kg; previsti controlli a campione o in base alle attività e ai potenziali rischi

18/07/2016 – Marcia indietro sulla possibilità di introdurre limiti più severi nella concentrazione di amianto consentita per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Il Consiglio dei Ministri di giovedì scorso ha approvato il decreto che regola il reimpiego dei materiali estratti durante la realizzazione di opere edili e infrastrutture.
 
Il limite di concentrazione di amianto consentito resta 1000 mg/kg. Si tratta delle soglie previste dal Testo Unico ambientale (D.lgs. 152/2006), mentre le precedenti versioni del decreto avevano tentato di introdurre parametri più restrittivi, con limiti di 100 mg/kg che in molti casi avrebbero impedito il riutilizzo.
 

Terre da scavo e amianto

Nell’Unione Europea le varie disposizioni vigenti indicano una concentrazione limite di amianto dello 0,1%, equivalente a quella di 1000 mg/kg contenuta nel Testo Unico Ambientale.
 
Nei mesi scorsi le Commissioni Parlamentari che hanno esaminato il decreto sulle terre e rocce da scavo hanno chiesto in blocco di rispettare questo limite per due motivi. Il primo è il divieto di gold plating, cioè non si possono introdurre nell’ordinamento interno regole più severe di quelle comunitarie. Il secondo riguarda l’aumento dei costi delle opere che si sarebbe verificato dovendo smaltire come rifiuti, perchè inutilizzabili, i materiali estrati durante gli scavi.
 

Terre da scavo e controlli

Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere trasmesso dal proponente all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori.
 
Dall’estrazione al riutilizzo può essere necessario un deposito temporaneo presso lo stesso cantiere o un altro sito. È possibile accumulare al massimo 4mila metri cubi di materiali. Su questo totale possono essere  classificati come rifiuti pericolosi 800 metri cubi. Superate queste soglie deve essere avviato lo smaltimento. Anche se non si raggiungono i limiti prescritti, il deposito intermedio può durare al massimo un anno.
 
Per garantire il rispetto delle procedure per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo il decreto prevede controlli a campione o basati su programmi settoriali che prendono in considerazione le categorie di attività e le situazioni di potenziale pericolo.

 
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