mercoledì 20 luglio 2016

Distanze tra edifici, si può derogare solo se c’è interesse pubblico

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/07/normativa/distanze-tra-edifici-si-pu%C3%B2-derogare-solo-se-c-%C3%A8-interesse-pubblico_53128_15.html

La Corte Costituzionale bacchetta le Marche per aver esteso questa possibilità a tutti gli interventi di trasformazione edilizia

21/07/2016 – Le Regioni possono introdurre deroghe alle norme sulle distanze tra edifici solo per motivi di interesse pubblico. Lo ha affermato la Corte Costituzionalecon la sentenza 178/2016.
 
A finire sotto accusa è stata la Legge Regionale 16/2015, che ha introdotto delle modifiche alla LR 36/2014 eliminando l’obbligo di rispettare le distanze previste dalDM 1444/1969 negli interventi di trasformazione.
 
I giudici hanno ricordato che la regolamentazione delle distanze minime e delle altezze massime compete allo Stato e che le Regioni non possono “sconfinare” con norme contenenti deroghe ai principi generali definiti a livello centrale.
 
Inizialmente la normativa della Regione Marche prevedeva che ci si potesse discostare da questi parametri solo negli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, riqualificazione urbana, recupero funzionale e nei lavori di interesse pubblico, svolti su palazzi e quartieri per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti.
 
A detta del Governo, che ha impugnato la legge, e della Corte Costituzionale, le modifiche del 2015 possono invece essere interpretate come una liberalizzazione tout- court. La nuova norma avrebbe consentito di derogare alle norme sulle distanze in tutti gli interventi di trasformazione edilizia, non solo in quelli inseriti in un piano urbanistico volto al miglioramento e alla riqualificazione urbana ed edilizia.
 
Per questi motivi la disposizione (art. 10) contenuta nella LR 16/2015 è stata dichiarata illegittima.
 
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