martedì 19 luglio 2016

Impatto ambientale, nel decreto ‘Scia 2’ l’iter da seguire per opere e impianti

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/07/normativa/impatto-ambientale-nel-decreto-scia-2-l-iter-da-seguire-per-opere-e-impianti_53091_15.html

In tabella i casi soggetti a Aia, Via e Aua, le valutazioni su inquinamento acustico ed emissioni e le bonifiche

19/07/2016 – Quali procedure seguire in base alle conseguenze  che le opere edilizie possono avere sull’ambiente? Lo spiega il decreto “Scia 2”.
 
La terza sezione della tabella allegata al decreto, che schematizza i titoli abilitativi necessari per ogni intervento edilizio, individua l’iter e le autorizzazioni necessarie per valutare l’impatto delle opere sull’ambiente.
 
La tabella comprende Autorizzazioni integrate ambientali (AIA), valutazioni di impatto ambientale (VIA), autorizzazioni uniche ambientali (AUA), attività relative ad immissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico, scarichi idrici, dighe, bonifiche per un totale di 37 attività.
 
In corrispondenza di ogni attività è indicato il regime amministrativo, cioè se è necessaria una autorizzazione o è invece sufficiente una comunicazione, l’eventuale concentrazione di regimi amministrativi, cioè il bisogno di adempimenti ulteriori, e i riferimenti normativi che regolano il caso specifico.
 

Autorizzazione integrata ambientale – AIA

Necessitano dell’AIA:
- l’installazione o la modifica sostanziale di impianti destinati ad attività energetiche, come cokerie, raffinerie di petrolio e gas,  gli impianti per la lavorazione dei metalli e i prodotti minerari;
- la modifica non sostanziale degli impianti già in possesso di AIA;
- la voltura dell’AIA.
 

Valutazione di impatto ambientale – VIA

La VIA è richiesta per la realizzazione di opere o impianti che possono produrre impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Si tratta di impianti e opere contenute negli Allegati II e III del Codice Ambientale, tra cui centrali termiche, raffinerie, centrali nucleari, acciaierie, impianti chimici, aeroporti e tronchi ferroviari, porti, autostrade, gasdotti, oleodotti, cave e miniere
 
La valutazione di impatto ambientale serve a misurare il raggio d’azione degli effetti prodotti dalle opere, in termini di qualità ambientale e coinvolgimento di persone e altre opere presenti.
 

Autorizzazione integrata ambientale – AUA

L’AUA deve essere utilizzata per la realizzazione di impianti non soggetti ad AIA che necessitano anche di autorizzazione agli scarichi, comunicazione preventiva per l’utilizzo delle acque di vegetazione e reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazioni in materia di rifiuti.
 

Emissioni in atmosfera

La tabella spiega che per la realizzazione o il trasferimento degli stabilimenti industriali è richiesta una autorizzazione. Se l’attività produce esalazioni insalubri deve essere inviata anche una comunicazione al Comune, che può vietare l’attivazione o prescrivere ulteriori adempimenti per la tutela della salute.
 
Una volta ottenuta l’autorizzazione, per la messa in esercizio dello stabilimento è sufficiente una comunicazione. Le modifiche non sostanziali agli stabilimenti richiedono un’autorizzazione che si può formare anche per silenzio assenso in caso di inerzia del Comune.
 

Bonifiche

Il decreto introduce una serie di semplificazioni con l’obiettivi di incentivare le bonifiche da parte di soggetti estranei alla contaminazione. Proprietari, gestori o soggetti che hanno la responsabilità del sito in cui si rileva il superamento della soglia di contaminazione, o il pericolo che questo accada, possono attuare le misure di prevenzione dandone comunicazione immediata alla Regione.
 
L’estraneità alla contaminazione si può autocertificare e così si può subentrare nelle attività di bonifica in qualunque momento. È inoltre possibile suddividere in lotti non inferiori a 15mila metri quadri le aree da sottoporre a bonifica. I documenti di analisi di rischio e di bonifica possono essere presentati insieme al piano di caratterizzazione.
 
Chi opta per la suddivisione in lotti ha degli sconti fino al 30% sulle garanzie finanziarie da presentare per la realizzazione dell’intervento e il conseguente sfruttamento del sito.
 

Gestione dei rifiuti

Per l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali e la realizzazione di impianti di smaltimento è richiesta una autorizzazione. Per i rinnovi basta invece una comunicazione.
 

Inquinamento acustico

A seconda dell’attività da realizzare saranno necessari determinati accertamenti per valutare l’impatto sugli abitanti. Ma non solo, perché nella costruzione di scuole, ospedali o parchi si valuterà il clima acustico delle aree interessate per capire se la zona è idonea ad ospitare queste strutture. Se non si superano determinate soglie, individuate dal DPCM 14 novembre 1997, basterà la comunicazione.
 
La tabella spiega in dettaglio quali procedure seguire anche per la valutazione dell’impatto prodotto dagli scarichi idrici, dalle dighe e dall’utilizzo dei corsi d’acqua. 

 
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