Cassazione: l’identificazione catastale dell’immobile può essere variata al momento del rogito
01/12/2014 - La presenza di errori nei dati catastali non determina automaticamente la risoluzione del preliminare di vendita di un immobile. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con lasentenza 23702/2014.Nel caso esaminato dalla Corte, il promissario acquirente aveva citato in giudizio il promittente venditore perché l’immobile oggetto del contratto non era stato accatastato in modo regolare. Per questo motivo aveva chiesto la risoluzione del contratto.
D’altra parte, il venditore aveva risposto che era stato l’acquirente a rendersi inadempiente, per cui si era sentito legittimato a far valere il diritto di recesso trattenendo la caparra.
I tribunali nei diversi gradi di giudizio e infine la Corte di Cassazione hanno spiegato che le irregolarità catastali non erano tali da comportare una inadempienza a carico del venditore e la risoluzione.
Nel contratto preliminare, hanno spiegato i giudici, si può infatti prevedere la possibilità di variare l’identificazione catastale dell’immobile al momento del rogito.
In questo caso, il contratto si è risolto per inadempimento reciproco. Normalmente, invece, questa soluzione non sarebbe stata possibile basandosi unicamente sulla valutazione delle irregolarità dei dati catastali.
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