Le regole tecniche si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto
25/08/2016 – Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta il Decreto con le regole tecniche verticaliantincendio.
Le norme si applicano a strutture ricettive, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto o per quelle di nuova realizzazione, con oltre 25 posti letto come alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.
Le norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi contenute nel DM 9 aprile 1994, DM 6 ottobre 2003 e nel DM 14 luglio 2015.
Le regole però non si applicano alle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e ai rifugi alpini.
Il provvedimento entrerà in vigore il 22 settembre 2016, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta.
E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta il Decreto con le regole tecniche verticaliantincendio.
Le norme si applicano a strutture ricettive, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto o per quelle di nuova realizzazione, con oltre 25 posti letto come alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.
Le norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi contenute nel DM 9 aprile 1994, DM 6 ottobre 2003 e nel DM 14 luglio 2015.
Le regole però non si applicano alle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e ai rifugi alpini.
Il provvedimento entrerà in vigore il 22 settembre 2016, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta.
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