martedì 2 agosto 2016

comune di Sabaudia sentenza del TAR pagamento oneri e adempimenti condono edilizio


Pubblicato il 25/07/2016
N. 00499/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2013, proposto da:
Giuseppe Ignazio Camozzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Rossi C.F. RSSLSS73T58E472G, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4; 
contro
Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio; 
per l'annullamento
del provvedimento prot. 7127 del 26.3.2013 del Capo Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune diSabaudia, contenente richiesta di pagamento di oneri relativi all’istanza di condono edilizio;
del provvedimento prot. 4139 del 14.2.2013 del Capo Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune diSabaudia, contenente richiesta di pagamento della indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.lgs n. 42/04.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 31 maggio 2013 e depositato il successivo 27 giugno il sig. Giuseppe Ignazio Camozzi, premesso di avere presentato in data 30.3.1995 domanda di condono ai sensi della L. 724/95 per la sanatoria delle opere abusive consistenti nel frazionamento dell’unità abitativa originaria in due unità abitative, dell’immobile sito in Sabaudiaalla Via Litoranea n. 58 e di avere provveduto al pagamento dei relativi oneri concessori e oblazione, ha impugnato i provvedimenti descritti in epigrafe con i quali il Capo Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune diSabaudia ha prima ingiunto il pagamento della indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.lgs n. 42/04 nella misura di € 2.562,28 e, successivamente, comunicato che ai fini della definizione della domanda di condono è necessaria l’effettuazione dei versamenti ivi meglio specificati (relativi a conguaglio oblazione antiabusivismo, conguaglio 50% oblazione UCE, contributo oneri urbanizzazione, oneri di urbanizzazione secondaria CE, diritti di rilascio permesso in sanatoria e dichiarazione prima casa) e la produzione di una serie di documenti mancanti (titolo di proprietà, accatastamento, autorizzazione scarico fognario, planimetrie ecc…).
2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione della L. 47/85 e successive modificazioni e dell’art. 32 comma 37 della L. 326/03.
Il Comune ha avanzato nei confronti del ricorrente una richiesta infondata atteso che, nella specie, il condono si era tacitamente perfezionato per cui non potevano essere richiesti altri documenti o altri versamenti.
Sulla domanda si è perfezionato il silenzio accoglimento per decorrenza del termine di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda corredata di tutti i documenti necessari e con pagamento degli oneri dovuti.
In ogni caso, il diritto a chiedere somme ulteriori si è prescritto sia per scadenza del termine di 36 mesi previsto dall’art. 35 della L. 47/85, sia del termine ordinario decennale.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D.lgs n. 42/04 e dell’art. 28 della L. 689/1981.
La richiesta di pagamento della sanzione ex art. 167 del D.lgs 42/04 si è prescritta per scadenza del termine di cinque anni di cui all’art. 28 della L. 689/1981.
3) Alla pubblica udienza del 14 luglio 2016, la causa è stata riservata per la decisione.
4) Il ricorso è parzialmente fondato.
5) Con riguardo all’ingiunzione di pagamento dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 167 del D.lgs 42/2004, il ricorrente ha ottenuto la determinazione paesaggistica n. 208 del 6.12.2001 favorevole alla sanatoria del frazionamento.
Sul punto, la Sezione ha già avuto occasione di precisare che la sanzione pecuniaria di tipo ambientale (c.d. indennità risarcitoria) di cui all'art. 167, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689; tale termine prescrizionale, sebbene il potere-dovere della p.a. di irrogare sanzioni in relazione ad illeciti amministrativi in materia di abusi edilizi non sia soggetto a prescrizione e/o decadenza, inizia a decorrere dal momento in cui cessa la permanenza dell'illecito con il rilascio delle autorizzazioni ancorché postume (T.A.R. Lazio Latina 19 gennaio 2012 n. 30).
6) Pertanto, essendo stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in data 6.12.2001, il diritto a pretendere l’indennità risarcitoria in argomento si è prescritto il 6.12.2006.
7) Con riguardo alla nota del 26.3.2013, invece, osserva il Collegio che l’Amministrazione non si è limitata a chiedere il pagamento di somme ma ha anche richiesto al ricorrente di produrre diversi documenti necessari per la definizione della domanda di condono.
8) In particolare l’Amministrazione ha chiesto copia del titolo di proprietà o altro titolo attestante il godimento di diritti reali sull’immobile, prova dell’avvenuto accatastamento con visura e planimetria catastale, autorizzazione allo scarico fognario, autocertificazioni di cui alla L. 662/96, autocertificazione di cui all’art. 35 L. 47/85, grafici riguardanti il frazionamento del piano terra con evidenziazione delle porzioni abusive, planimetrie in scala con l’esatta ubicazione del fabbricato, la rappresentazione dei distacchi dai confini e dalle altre costruzioni, piante quotate con destinazione d’uso dei locali, prospetti e sezioni con indicazione delle altezze, calcolo grafico e analitico delle superfici utili e di quelle non residenziali nonché della volumetria (autorizzata e oggetto di condono).
9) In ordine a tale richiesta il ricorrente non ha dedotto alcunché, non ha fornito prova di avere già prodotto tali documenti, limitandosi ad eccepire la prescrizione.
10) In tema, la giurisprudenza ha spiegato che La formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria degli abusi edilizi richiede, quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente assolti dall'interessato gli oneri di documentazione, che si risolvono evidentemente nella sussistenza del requisito sostanziale, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell' amministrazione comunale. Conseguentemente, il termine per la formazione del silenzio - assenso sulla domanda di rilascio della concessione in sanatoria non decorre quando manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma e/o le opere non siano suscettibili di sanatoria, nonché qualora la domanda stessa sia carente della documentazione prevista dalla legge. Pertanto, il termine di 24 mesi, previsto dall'art. 35, l. 28 febbraio 1985 n. 47, per l'eventuale formazione del silenzio-assenso relativo al rilascio di concessione edilizia in sanatoria, e quello collegato di trentasei mesi per la prescrizione del diritto al conguaglio degli oneri, iniziano a decorrere dal momento in cui l' amministrazione procedente è posta in condizioni di esaminare compiutamente la relativa domanda, in quanto integrata la documentazione necessaria richiesta "ex lege" all'interessato dall' amministrazione (T.A.R. Campania Napoli sez. VIII 4 marzo 2015 n. 1383).
11) Pertanto, nel caso che ci occupa, non avendo il ricorrente assolto integralmente agli oneri di documentazione, non si è formato il silenzio assenso sulla domanda di sanatoria, né quello collegato di trentasei mesi per la prescrizione del diritto al conguaglio degli oneri.
12) In conclusione, quindi, il ricorso va accolto limitatamente alla richiesta di pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 167 del d.lgs 42/2004, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, e va respinto con riguardo ai restanti atti.
13) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 433/13 lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. 4139 del 14.2.2013.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Roberto Maria BucchiCarlo Taglienti

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