Regime agevolato se le attività sono connesse a quella agricola, altrimenti tassazione ordinaria del reddito di impresa
17/08/2016 – Come sono tassate le attività di produzione e di cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con laRisoluzione 54/E.
Il Fisco ha chiarito che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fino a 2.400.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.
Entro questi limiti, le attività sono quindi tassate su base catastale a condizione che sia rispettato il requisito della prevalenza. Questo avviene quando i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse e ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo sono prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.
Quando si supera il limite annuo di 2.400.000 kWh, l’attività sarà assoggettata atassazione forfettaria, sempre a condizione che risulti verificato il requisito della prevalenza. Ai corrispettivi per le attività di produzione e cessione si applicherà quindi il coefficiente di redditività del 25%.
Nel fotovoltaico, il limite per decidere quale tassazione applicare è 260.000 kWh l’anno. Entro questo limite le attività di produzione e cessione sono considerate produttive di reddito agrario.
Come per le altre fonti rinnovabili, al di sopra di questa soglia deve essere applicata latassazione forfettaria se è rispettato il requisito della prevalenza. In caso contrario si procede alla tassazione ordinaria del reddito di impresa.
Il Fisco ha chiarito che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fino a 2.400.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.
Entro questi limiti, le attività sono quindi tassate su base catastale a condizione che sia rispettato il requisito della prevalenza. Questo avviene quando i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse e ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo sono prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.
Quando si supera il limite annuo di 2.400.000 kWh, l’attività sarà assoggettata atassazione forfettaria, sempre a condizione che risulti verificato il requisito della prevalenza. Ai corrispettivi per le attività di produzione e cessione si applicherà quindi il coefficiente di redditività del 25%.
Nel fotovoltaico, il limite per decidere quale tassazione applicare è 260.000 kWh l’anno. Entro questo limite le attività di produzione e cessione sono considerate produttive di reddito agrario.
Come per le altre fonti rinnovabili, al di sopra di questa soglia deve essere applicata latassazione forfettaria se è rispettato il requisito della prevalenza. In caso contrario si procede alla tassazione ordinaria del reddito di impresa.
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