Le pareti esterne delle abitazioni situate alle estremità sono parti comuni
Nel caso preso in esame dal tribunale, si erano verificate delle infiltrazioni d’acqua nelle pareti esterne delle villette agli estremi del complesso. Per fronteggiarle erano stati necessari dei lavori, ma i proprietari delle altre abitazioni si erano rifiutati di partecipare alle spese. A loro avviso, i muri non costituivano strutture portanti per tutto il complesso. Per questo motivo erano utilizzate solo dai proprietari delle villette poste all’esterno e non potevano essere considerati beni comuni.
Di parere opposto i giudici, che hanno ricordato come, in base all’articolo 1117 del Codice Civile, in mancanza di disposizioni diverse, i muri esterni che seguono il perimetro dell’edificio condominiale e ne delimitano la misura sia in altezza che in larghezza rientrano tra le parti comuni.
Il Tribunale ha applicato quindi questo principio anche al condominio orizzontale, cioè quello costituito da più villette a schiera, che non si sviluppa in altezza con più piani.
La sentenza si conforma ad un precedente orientamento espresso dalla Cassazione secondo il quale la facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria dei muri maestri e costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile. Nel caso in cui l’insieme delle abitazioni presenti nel fabbricato abbia costituito un condominio, i muri esterni rientrano tra le parti comuni.
I giudici hanno concluso affermando che non c’è differenza tra muri portanti e non. Sulla base di questi considerazioni, tutti i proprietari hanno dovuto partecipare alle spese di manutenzione.
Nessun commento:
Posta un commento