Ctr Lombardia: la legge non prevede il requisito della strumentalità per usufruire dell’agevolazione
Lo ha chiarito la Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con la sentenza 2692/2015 ha bocciato le richieste dell’Agenzia delle Entrate.
Una società aveva realizzato degli interventi su tre immobili di sua proprietà, che però non avevano il requisito della strumentalità, cioè non erano utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Dopo aver sostenuto le spese, la società aveva chiesto e ottenuto la detrazione fiscale del 55% (oggi 65%), ma il Fisco aveva obiettato che le somme rimborsate a titolo di agevolazione fiscale dovessero essere restituite.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, la risoluzione 340/E del 2008 aveva chiarito che la detrazione spettava solo ai fabbricati utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa e non a quelli che invece producono un reddito autonomo.
Di parere opposto la Commissione tributaria. I giudici hanno ricordato che la Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) prevede una detrazione del 55% (poi portata al 65%) delle spese documentate, sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica.
Non solo, perché la Ctr ha aggiunto che il DM 19 febbraio 2007 ammette alla detrazione i titolari di reddito di impresa che sostengono le spese per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualunque categoria catastale.
Secondo la Commissione tributaria, le norme non richiedono che l’intervento implichi una riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Al contrario, la finalità del legislatore è incentivare nel modo più ampio il risparmio energetico.
Sulla base di questi motivi, i giudici hanno respinto le richieste del Fisco lasciando inalterata l’agevolazione di cui aveva usufruito l’impresa.
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