Tar Campania: solo se le dimensioni sono rilevanti e impattano sulla sagoma dell’edificio
Lo ha spiegato il Tar Campania, che con la sentenza 3612/2015 ha affermato che in questi casi non possono considerarsi elementi accessori.
Nel caso preso in esame, il proprietario di un immobile, durante i lavori diristrutturazione, aveva realizzato una canna fumaria di diametro di 50 centimetri e 19,20 metri di altezza accanto alla gabbia di una scala. I lavori erano avvenuti in zona vincolata.
Secondo il responsabile dell’intervento, la canna fumaria doveva essere considerata come volume tecnico, quindi privo di rilevanza urbanistica.
Di parere opposto i giudici, che hanno operato una differenziazione in base alle dimensioni del manufatto installato.
Se, infatti, la canna fumaria è di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma, è necessario il permesso di costruire. In questi casi non può essere considerata un elemento accessorio e di ridotta destinazione pertinenziale aggiuntiva.
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