Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
(G.U. 8 settembre 2016, n. 210)
Art. 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica
comma 6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento