Dagli Ingegneri le istruzioni per redigere la relazione che dimostra l’impossibilità tecnico-economica dell’installazione dei contabilizzatori di calore
Quando si è esonerati dall’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e come certificare le condizioni di impossibilità tecnico-economica?
Lo spiega il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) in un documento che fornisce un supporto ai professionisti nella stesura delle relazioni tecniche esimenti e della relazione tecnica asseverata e nella comprensione dell’articolo 9 del Dlgs 141/2016 (che ha modificato il Dlgs 102/2014 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) che introduce l’obbligo di installare i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
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Ci sono quindi sei mesi in più per adeguarsi, altrimenti si incorrerà nelle sanzioni che vanno da un minimo di 500 a un massimo di 2.500 euro.
L’installazione dei contabilizzatori di calore risulta, quindi, derogabile se sono verificate le condizioni esimenti, accertate e dichiarate in una relazione tecnica predisposta dal progettista-tecnico abilitato.
Il CNI, preso atto del quadro d’incertezza e scarsa chiarezza che si è venuto a creare in merito alle modalità di applicazione dell’art. 9, ha redatto le Linee Guida per dare maggiore omogeneità alle valutazioni tecnico-economiche redatte dai tecnici abilitati chiamati a valutare la sussistenza delle condizioni di eventuale deroga agli obblighi, nonché ad asseverare eventualmente la relazione tecnica.
Gli Ingegneri ricordano che di norma devono essere installati conta-calorie di tipo diretto; per il riscaldamento ciò è generalmente possibile solo negli impianti centralizzati "a zone" ovvero "a distribuzione orizzontale", dove ogni unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite un'unica derivazione d’utenza.
Se questa soluzione risultasse tecnicamente non fattibile, ovvero eccessivamente onerosa in funzione dei risparmi potenziali conseguibili, si deve procedere all’installazione di sistemi di misura del calore su ciascun corpo scaldante (sistema indiretto), unitamente all’adozione di valvole di regolazione termostatiche. Anche questa misura decade qualora sia eccessivamente onerosa rispetto ai risparmi potenziali conseguibili.
Il documento redatto dagli Ingegneri, quindi, spiega come applicare la norma UNI EN 15459. Nei casi di dichiarazione da parte del tecnico qualificato della sussistenza delle condizioni di deroga dagli obblighi in oggetto, una mancata o non corretta applicazione della UNI EN 15459 espone i proprietari delle unità immobiliari e i tecnici firmatari della perizia.
Infine il CNI ha predisposto, in allegato alle Linee Guida, dei modelli di relazione tecnica e asseverata finalizzati ad individuare i contenuti essenziali per una applicazione corretta.
Livio De Santoli, presidente di AiCARR, ha dichiarato: “L’obiettivo che ci poniamo è raggiungere la predisposizione condivisa di un software da distribuire gratuitamente agli utenti nelle more delle approvazioni della normativa tecnica”.
Lo spiega il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) in un documento che fornisce un supporto ai professionisti nella stesura delle relazioni tecniche esimenti e della relazione tecnica asseverata e nella comprensione dell’articolo 9 del Dlgs 141/2016 (che ha modificato il Dlgs 102/2014 di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) che introduce l’obbligo di installare i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
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Termoregolatori: obbligo prorogato al 30 giugno 2017
Le Linee guida si concentrano sull'obbligo, regolamentato dall’articolo 9 del Dlgs 141/2016, di installare dei contabilizzatori di calore nei condomini con impianti centralizzati di riscaldamento. Ricordiamo che il termine per adempiere a quest'obbligo, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, è stato prorogato al 30 giugno 2017 dal Decreto Milleproroghe.Ci sono quindi sei mesi in più per adeguarsi, altrimenti si incorrerà nelle sanzioni che vanno da un minimo di 500 a un massimo di 2.500 euro.
Contabilizzatori di calore: quando derogare agli obblighi
Tuttavia l’art. 9 prevede due condizioni per l’esonero dall’obbligo d’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore senza incorrere in alcuna sanzione: impossibilità tecnica e inefficienza in termini economici.L’installazione dei contabilizzatori di calore risulta, quindi, derogabile se sono verificate le condizioni esimenti, accertate e dichiarate in una relazione tecnica predisposta dal progettista-tecnico abilitato.
Il CNI, preso atto del quadro d’incertezza e scarsa chiarezza che si è venuto a creare in merito alle modalità di applicazione dell’art. 9, ha redatto le Linee Guida per dare maggiore omogeneità alle valutazioni tecnico-economiche redatte dai tecnici abilitati chiamati a valutare la sussistenza delle condizioni di eventuale deroga agli obblighi, nonché ad asseverare eventualmente la relazione tecnica.
Gli Ingegneri ricordano che di norma devono essere installati conta-calorie di tipo diretto; per il riscaldamento ciò è generalmente possibile solo negli impianti centralizzati "a zone" ovvero "a distribuzione orizzontale", dove ogni unità immobiliare è collegata alla rete di distribuzione tramite un'unica derivazione d’utenza.
Se questa soluzione risultasse tecnicamente non fattibile, ovvero eccessivamente onerosa in funzione dei risparmi potenziali conseguibili, si deve procedere all’installazione di sistemi di misura del calore su ciascun corpo scaldante (sistema indiretto), unitamente all’adozione di valvole di regolazione termostatiche. Anche questa misura decade qualora sia eccessivamente onerosa rispetto ai risparmi potenziali conseguibili.
Termoregolatori: impossibilità tecnica e inefficienza economica
Secondo il CNI il primo step nella valutazione della sussistenza delle condizioni di deroga dagli obblighi consiste nell’accertare la fattibilità tecnica degli interventi di adeguamento volti all’installazione di un impianto di contabilizzazione diretta. Nei casi relativi alla contabilizzazione indiretta viene indicata come unica strada quella della valutazione della non efficienza in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.Il documento redatto dagli Ingegneri, quindi, spiega come applicare la norma UNI EN 15459. Nei casi di dichiarazione da parte del tecnico qualificato della sussistenza delle condizioni di deroga dagli obblighi in oggetto, una mancata o non corretta applicazione della UNI EN 15459 espone i proprietari delle unità immobiliari e i tecnici firmatari della perizia.
Infine il CNI ha predisposto, in allegato alle Linee Guida, dei modelli di relazione tecnica e asseverata finalizzati ad individuare i contenuti essenziali per una applicazione corretta.
Termoregolazione: in arrivo un software per l’analisi
Anche AiCARR (Associazione italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione) è impegnata su questo fronte e, in queste settimane, sta testando un software prodotto da ENEA e dall’Università di Cassino nell’ambito della ricerca di sistema per l’analisi costi-benefici derivanti dall’installazione dei sistemi di contabilizzazione individuale.Livio De Santoli, presidente di AiCARR, ha dichiarato: “L’obiettivo che ci poniamo è raggiungere la predisposizione condivisa di un software da distribuire gratuitamente agli utenti nelle more delle approvazioni della normativa tecnica”.
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