Tar Trento: solo se le dimensioni di partenza sono tali da renderlo abitabile con piccoli aggiustamenti
Per capire se un sottotetto può essere recuperato a fini abitativi bisogna valutare le sue dimensioni di partenza. Lo ha spiegato il Tar Trento con la sentenza 20/2017.
In base a precedenti pronunce della giurisprudenza, hanno spiegato i giudici, deve trattarsi di un locale praticabile e utilizzabile, ad esempio, come deposito o magazzino. Uno spazio che, con piccoli aggiustamenti, può raggiungere i requisiti minimi di abitabilità, cioè l’altezza media ponderale di 2,40 metri.
Diverso è il caso in cui lo spazio tra l’ultimo piano e il tetto ha un’altezza minore, che non rende possibile l’accesso. Con queste condizioni non si è in presenza di un sottotetto, ma di una intercapedine. Trasformarla in una abitazione significherebbe realizzare un intervento di sopraelevazione, quindi di nuova costruzione.
Nel caso preso in esame dal Tar Trento, i proprietari di un appartamento all’ultimo piano avevano ottenuto il permesso per trasformare in abitazione lo spazio compreso tra la loro casa e il tetto. Per farlo, avrebbero sfruttato la possibilità di sopraelevazione, fino a 50 centimetri, offerta dal Piano regolatore generale.
I vicini si erano opposti, sostenendo che gli interventi sarebbero stati molto più invasivi, dato che non esisteva un sottotetto, ma solo un’intercapedine. Dai rilievi effettuati è infatti emerso che lo spazio tra l’ultimo piano e il tetto era inferiore a un metro. I giudici hanno quindi annullato il permesso di costruire rilasciato dal Comune.
In base a precedenti pronunce della giurisprudenza, hanno spiegato i giudici, deve trattarsi di un locale praticabile e utilizzabile, ad esempio, come deposito o magazzino. Uno spazio che, con piccoli aggiustamenti, può raggiungere i requisiti minimi di abitabilità, cioè l’altezza media ponderale di 2,40 metri.
Sottotetti e trasformazione a uso abitativo
La trasformazione di un sottotetto ad uso abitativo, ha sottolineato il Tribunale Amministrativo, è qualificabile come intervento di ristrutturazione, quindi non deve alterare il volume dell’edificio.Diverso è il caso in cui lo spazio tra l’ultimo piano e il tetto ha un’altezza minore, che non rende possibile l’accesso. Con queste condizioni non si è in presenza di un sottotetto, ma di una intercapedine. Trasformarla in una abitazione significherebbe realizzare un intervento di sopraelevazione, quindi di nuova costruzione.
Nel caso preso in esame dal Tar Trento, i proprietari di un appartamento all’ultimo piano avevano ottenuto il permesso per trasformare in abitazione lo spazio compreso tra la loro casa e il tetto. Per farlo, avrebbero sfruttato la possibilità di sopraelevazione, fino a 50 centimetri, offerta dal Piano regolatore generale.
I vicini si erano opposti, sostenendo che gli interventi sarebbero stati molto più invasivi, dato che non esisteva un sottotetto, ma solo un’intercapedine. Dai rilievi effettuati è infatti emerso che lo spazio tra l’ultimo piano e il tetto era inferiore a un metro. I giudici hanno quindi annullato il permesso di costruire rilasciato dal Comune.
Nessun commento:
Posta un commento