mercoledì 4 gennaio 2017

Edifici nuovi o ristrutturati, nel 2017 obiettivo energie rinnovabili fermo al 35%

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2017/01/normativa/edifici-nuovi-o-ristrutturati-nel-2017-obiettivo-rinnovabili-fermo-al-35_55732_15.html

Il Milleproroghe rinvia il passaggio al 50% per i lavori realizzati in base a permessi richiesti entro il 31 dicembre 2017

Gli impianti termici degli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati nel 2017 potranno continuare a coprire almeno il 35% dei consumi con fonti rinnovabili. Lo ha stabilito il decreto Milleproroghe (DL 244/2016), che ha rinviato il passaggio all'obiettivo del 50% previsto dal Dlgs 28/2011.
 

Rinnovabili, gli obblighi e le proroghe

Ricordiamo che il Dlgs 28/2011 stabilisce che negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante, gli impianti per la produzione di energia termica devono essere progettati in modo da coprire con fonti rinnovabili almeno il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria e una percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento almeno del:
- 20% se il titolo abilitativo è presentato dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
35% se il titolo abilitativo è presentato dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016;
50% se il titolo abilitativo è presentato dal 1° gennaio 2017.
 
Con il decreto Milleproroghe, gli impianti degli edifici che saranno realizzati o interessati da lavori sulla base di titoli abilitativi presentati nel 2017 potranno continuare ad assicurare una copertura dei consumi con fonti rinnovabili almeno del 35%.
 
Senza proroga, gli impianti termici avrebbero dovuto coprire con rinnovabili almeno il 50% dei consumi, a partire dal 1° gennaio 2017.
 

Rinnovabili, le deroghe

Ricordiamo che, sempre in base al Dlgs 28/2011, gli obblighi sono ridotti del 50% nei centri storici, mentre non si applicano agli edifici sottoposti a vincolo storico e artistico.
 
Negli edifici pubblici, invece, gli obblighi sono incrementati del 10%.
 
Sono ammesse esclusioni in caso di “impossibilità tecnica” che deve però essere comprovata da un professionista dopo aver escluso l’applicabilità di tutte le soluzioni tecnologiche disponibili.
 
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