Autorità Nazionale Anticorruzione
Linee guida n. …, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto
dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016».
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. ………. del …
Sommario
1. OGGETTO ......................................................................................................................................... 3
2. CONTENUTO DELL’ELENCO......................................................................................................... 3
3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO ............................... 4
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .......................................................................................... 4
5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO........................................................................................................ 4
6. LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 5 DEL CODICE E AGLI ARTT. 4 E 16 DEL
D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 ............................................................................................................... 6
7. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI .............................................................................................. 8
8. LA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO ........................................................................................... 8
9. ENTRATA IN VIGORE...................................................................................................................... 9
1. OGGETTO
1.1 Le presenti linee guida disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192
del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del codice (di seguito,
“Elenco”) e hanno carattere vincolante.
2. CONTENUTO DELL’ELENCO
2.1 L’Elenco contiene le seguenti informazioni:
a) Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (controllante o
controllanti)
b) Codice fiscale
c) Sede
d) Organismo in house nei cui confronti si vogliono operare affidamenti diretti
1. Denominazione
2. Codice fiscale
3. Atto deliberativo di costituzione/acquisto partecipazioni (data e tipologia di atto)
4. Forma giuridica
5. Stato dell’organismo in house (in attività, in liquidazione, …)
6. Sede legale
7. Settori di attività
8. Detenzione di quote di partecipazione nell’organismo (quote di partecipazione diretta e
indiretta e, in questo caso, indicazione della «società tramite»)
9. Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge
10. Indici della presenza del controllo analogo di cui agli artt. 5 del Codice e 16 del d.lgs. 19
agosto 2016, n. 175:
- Presenza di rappresentanti negli organi di governo dell’organismo in house società
(nominativo – codice fiscale – inizio e fine incarico – compensi);
- Clausole statutarie
- Patti parasociali o altro corrispondente strumento di diritto pubblico, nonché
eventualmente del contratto di servizio.
11. Clausola statutaria che impone che più dell’80% del fatturato sia svolto in favore dell’ente
pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia
consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell’attività principale dell’organismo in house.
e) denominazione delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori che in presenza dei
presupposti previsti dagli artt. 5 del Codice e 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, hanno manifestato
l’intenzione di operare affidamenti diretti all’organismo in house controllato dal soggetto iscritto
nell’Elenco, in forza di un controllo orizzontale, invertito o a cascata;
f) data di presentazione della domanda;
g) data di avvio e conclusione del procedimento;
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h) data di iscrizione nell’Elenco.
3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
3.1 Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del
d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di propri organismi in house.
3.2 Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti di
legge, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house di altre
amministrazioni in forza di un controllo invertito, orizzontale o a cascata, manifestano la
propria volontà al soggetto controllante dell’organismo in house, il quale indicherà tale volontà
nella propria domanda di iscrizione all’Elenco oppure integrerà la domanda già presentata con
detta indicazione.
3.3 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli
ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n.
138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, possono richiedere
l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi
del comma 1-bis del citato art. 3-bis.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità della domanda stessa, dalle
persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.
4.2 Nel caso di controllo a cascata (art. 5, comma 2, del Codice), invertito o orizzontale (art. 5,
comma 3), la domanda di iscrizione deve essere presentata dall’amministrazione aggiudicatrice
o dall’ente aggiudicatore che esercita il controllo analogo sull’organismo in house.
4.3 Nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del Codice,
deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione.
4.4 La domanda è presentata in modalità telematica accedendo al sito dell’Autorità ed utilizzando
l’apposito modello reso disponibile on line.
4.5 L’Autorità acquisisce d’ufficio le informazioni di cui al punto 2 delle presenti linee guida
contenute nelle proprie banche dati o nelle banche dati detenute da altre amministrazioni. Le
informazioni non disponibili attraverso l’accesso alle predette banche dati sono comunicate
all’Autorità dai soggetti istanti mediante il modello di domanda di cui al precedente punto 4.4.
4.6 Delle domande pervenute ma non ancora valutate dall’Autorità sarà data evidenza nell’Elenco,
con indicazione della data di presentazione.
5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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5.1 I procedimenti per l’iscrizione nell’Elenco sono avviati secondo l’ordine di ricevimento della
domanda.
5.2 Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il
procedimento per l’accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del
procedimento è di 90 giorni decorrenti dall’avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso
di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. La sospensione può
essere disposta per un massimo di una volta e per un periodo che complessivamente non può
superare i 30 giorni. Di tali termini è data comunicazione ai soggetti richiedenti; le date di
avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell’Elenco.
5.3 In fase di prima applicazione della presente disciplina, l’Autorità si riserva la possibilità di dare
avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco con
modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire
lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.
Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli
enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti
all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice.
5.4 All’esito positivo delle verifiche, effettuate secondo le modalità e i criteri indicati nel paragrafo
6, l’ufficio competente dispone l’iscrizione nell’Elenco dandone comunicazione al soggetto
richiedente. A partire da tale data, i riferimenti relativi all’iscrizione nell’Elenco sono riportati
negli atti di affidamento all’organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione,
ecc.).
5.5 Nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, l’Autorità
comunica al soggetto richiedente le risultanze istruttorie, indicando gli elementi ritenuti carenti
e invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione
integrativa nel termine di 30 giorni. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può
richiedere l’iscrizione con riserva nell’Elenco, impegnandosi ad eliminare la causa ostativa
all’iscrizione medesima nel termine massimo di 90 giorni. Il termine per la conclusione del
procedimento è sospeso dall’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie fino alla
scadenza del termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni o per l’eliminazione
della causa ostativa all’iscrizione. L’Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti,
può:
a) disporre l’iscrizione nell’Elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente, nel
caso in cui sia accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
b) rigettare l’iscrizione nell’Elenco, nel caso in cui permanga la carenza di uno o più
requisiti;
c) in accoglimento della richiesta del soggetto istante, disporre l’iscrizione con riserva e
assegnare un termine non superiore a 90 giorni per l’eliminazione della causa ostativa
all’iscrizione. L’iscrizione con riserva è annotata nell’Elenco. Durante il periodo di
iscrizione con riserva, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non può
procedere a nuovi affidamenti diretti al proprio organismo in house. Alla scadenza del
termine suindicato, l’Autorità dispone l’iscrizione nell’Elenco, nel caso in cui la causa
ostativa sia venuta meno, oppure rigetta la richiesta di iscrizione nel caso in cui
l’elemento ostativo non sia stato eliminato.
5.6 Il provvedimento finale di rigetto della domanda di iscrizione è comunicato al soggetto istante
e indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso
6
indica, altresì, il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere per ottenere l’annullamento del
provvedimento.
5.7 Il rigetto della domanda di iscrizione comporta l’impossibilità di operare mediante affidamenti
diretti nei confronti di propri organismi in house. Il rigetto della domanda non preclude la
possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla
legge e dalle presenti Linee guida, ovvero una volta venuti meno gli elementi alla base del
rigetto.
6. LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 5 DEL CODICE E AGLI ARTT.
4 E 16 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
6.1 L’Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice e dagli
artt. 4 e 16 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica) ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dell’amministrazione aggiudicatrice o
dell’ente aggiudicatore richiedente.
6.2 L’Ufficio competente accerta, mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto
dell’organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più
delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica
6.3 Ai fini della verifica dell’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, l’Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di
controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario,
previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti
parasociali o di altro corrispondente strumento di diritto pubblico, nonché eventualmente nel
contratto di servizio. Il controllo analogo deve avere ad oggetto sia gli organi che gli atti
dell’organismo partecipato e deve riguardare gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di
qualità dei servizi e della gestione.
6.3.1 Possono essere individuati tre diversi momenti di controllo:
a) un «controllo ex ante», esercitabile attraverso:
la previsione, nel documento di programmazione dell’amministrazione
aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l’in house providing, anche mediante
l’utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
la preventiva approvazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di
amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, il
bilancio, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo,
il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli
acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un
determinato limite, ecc.
b) un «controllo contestuale», esercitabile attraverso:
la richiesta di relazioni periodiche sull’andamento della gestione;
la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni
correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
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la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione
economica e finanziaria dell’organismo in house;
la previsione di controlli ispettivi;
il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con
l’utenza.
c) un «controllo ex post», esercitabile in fase di approvazione del rendiconto, dando atto
dei risultati raggiunti dall’organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati
e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.
6.3.2 A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche
gli elementi di seguito indicati:
a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione
di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati,
che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
b) l’attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore del potere
di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi
di gestione, di amministrazione e di controllo;
c) l’attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore dei poteri
di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell’organigramma
dell’organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in
merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla società in funzione
del perseguimento dell’oggetto sociale;
d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto
delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti
formali e vincolanti;
e) la disciplina precisa e puntuale dell’esercizio del controllo da parte del socio
pubblico.
6.3.3 La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall’Autorità attraverso una
valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l’esame degli atti
costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali o altro corrispondente strumento di diritto
pubblico, nonché, eventualmente, del contratto di servizio degli organismi coinvolti.
L’onere della prova è posto a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione
nell’Elenco o a richiesta dell’Autorità, deve indicare gli elementi da cui si desume la
sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria.
6.3.4 L’Autorità può richiedere ulteriore documentazione utile, quale - a titolo esemplificativo
– delibere assembleari, determinazioni dell’organo amministrativo, contratti di
affidamento, documenti di programmazione, ecc., laddove ritenuti utili per la completezza
dell’istruttoria.
6.3.5 Tenuto conto delle diverse forme di controllo analogo individuate dall’art. 5 del Codice,
l’Autorità esegue le seguenti verifiche:
a) in caso di in house «a cascata», (l’amministrazione A controlla un soggetto in house B
che a sua volta controlla l’organismo in house C – A concede affidamento diretto a
C), l’Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e di B su C al
fine di consentire l’iscrizione nell’Elenco di A come amministrazione che concede
affidamenti diretti a C;
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b) in caso di in house «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è
un’amministrazione aggiudicatrice - B concede un affidamento diretto ad A), le
verifiche da svolgere ai fini dell’iscrizione nell’Elenco sono le medesime previste
per l’in house classico;
c) in caso di in house «orizzontale» (A controlla sia B che C – B concede un
affidamento diretto a C), i requisiti dell’in house sono controllati sia con riferimento
al rapporto tra A e B che al rapporto tra A e C.
d) in caso di controllo congiunto, è verificata la sussistenza delle condizioni previste
dall’art. 5, comma 5, del Codice.
6.4 L’Ufficio competente accerta, mediante l’esame dell’atto costitutivo dell’organismo
partecipato, l’assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta
da norme di legge. In tali casi eccezionali, l’Autorità accerta che la partecipazione di soggetti
privati prescritta da norme di legge non comporti controllo, poteri di veto, né l’esercizio di
un’influenza determinante sull’organismo in house, compiendo le medesime verifiche descritte
per la valutazione della sussistenza del controllo analogo.
6.5 L’Ufficio competente accerta che lo statuto dell’organismo partecipato preveda che oltre
l’80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati
dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto
limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale
dell’organismo in house.
6.6 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l’accertamento in
merito alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco è effettuato tenuto conto delle
particolari disposizioni normative applicabili al caso concreto.
7. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI
7.1 L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore iscritto nell’Elenco deve comunicare
tempestivamente all’Autorità ogni circostanza sopravvenuta idonea ad incidere sul possesso
dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco.
7.2 Le comunicazioni tra l’Autorità e l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono
effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.
8. LA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
8.1 La conoscenza della carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco, in qualsiasi modo
acquisita da parte dell’Autorità, anche all’esito di controlli periodici a campione sugli iscritti,
comporta l’avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il mantenimento o la perdita
delle condizioni necessarie per l’iscrizione.
8.2 Il procedimento di cui al precedente punto 8.1 è avviato anche laddove l’Autorità o gli altri
enti preposti alla vigilanza sulle società a partecipazione pubblica accertino il mancato rispetto,
9
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli organismi in house
nello svolgimento della propria attività, delle disposizioni contenute nell’art. 5 del Codice e
negli artt. 4 e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
8.3 L’Autorità comunica all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore interessato
l’avvio del procedimento, invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o
documentazione integrativa nel termine di 30 giorni.
8.4 Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può chiedere il mantenimento dell’iscrizione
nell’Elenco con riserva, impegnandosi a eliminare la causa ostativa all’iscrizione nel termine
massimo di 90 giorni.
8.5 Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni. Tale termine è sospeso dall’invio
della comunicazione di avvio fino alla scadenza dei termini assegnati per la presentazione delle
memorie e per l’eliminazione della causa ostativa. Il procedimento è sospeso, altresì, per una
sola volta e al massimo per 30 giorni, in caso di approfondimenti istruttori o di richiesta di
integrazione documentale.
8.6 L’Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:
a) disporre il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco, dandone comunicazione al
soggetto richiedente;
b) adottare il provvedimento finale di cancellazione;
c) in accoglimento della richiesta del soggetto istante, disporre il mantenimento
dell’iscrizione con riserva e assegnare un termine non superiore a 90 giorni per
l’eliminazione della causa ostativa all’iscrizione. L’iscrizione con riserva è annotata
nell’Elenco. Durante il periodo di iscrizione con riserva, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non può procedere a nuovi affidamenti diretti al
proprio organismo in house. Alla scadenza del termine suindicato, l’Autorità dispone il
mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco, nel caso in cui la causa ostativa sia venuta
meno;
d) disporre la cancellazione dall’elenco nel caso in cui l’elemento ostativo non sia stato
eliminato, nel caso di iscrizione con riserva.
8.7 Il provvedimento finale di cancellazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, il termine e l’autorità cui è possibile
ricorrere per ottenere l’annullamento del provvedimento stesso. Il provvedimento di
cancellazione è pubblicato sul sito dell’Autorità.
8.8 Dalla data di cancellazione dall’Elenco, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore
non può effettuare nuovi affidamenti diretti in favore dell’organismo in house. I contratti già
aggiudicati devono essere revocati e affidati con le procedure di evidenza pubblica previste dal
Codice. La continuità del servizio può essere garantita disponendo che, nelle more dello
svolgimento delle procedure di gara, l’esecuzione del contratto prosegua da parte
dell’organismo controllato.
9. ENTRATA IN VIGORE
9.1 Le presenti linee guida entrano in vigore trascorsi (…) giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
10
Il Presidente
Raffaele Cantone
Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data
Il Segretario Maria Esposito http://www.casaportale.com/public/uploads/16296-pdf42.pdf
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